Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29183 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 19/09/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, il quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il decreto emesso il 09/09/2022 (comunicato il 19/09/2022), con la quale lo stesso Tribunale aveva rigettato l’istanza finalizzata all’ammissione a patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del procedimento penale n. 9617/2022.
Il Tribunale ha esposto che il ricorso doveva considerarsi tardivo ai sensi dell’art.99 del d.P.R. n.115/2002 in quanto proposto oltre il termine di vent giorni ivi previsto; atteso che, entro il detto termine, l’atto non era s notificato all’Amministrazione finanziaria ed era stato depositato alla sol data del 29/03/2023; assumendo altresì che non poteva essere qualificata come ricorso l’istanza di rivalutazione del provvedimento di diniego depositata il 12/09/2022.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione e l’erronea applicazione dell’art.99 del d.P.R. n.115/2002, con conseguente compromissione del diritto di difesa garantito dagli artt. 24 e 111 Cost..
Ha dedotto che il giudice adito non avrebbe idoneamente valutato la circostanza in base alla quale il difensore della ricorrente, già alla data 15/09/2022, aveva proposto un’istanza di rivalutazione del provvedimento di diniego e che, il 19/09/2022 – in tempo utile rispetto al termine di ven giorni e presentata al giudice penale – era stata espressamente qualificata come ricorso in relazione all’art.99 del d.P.R. n.115/2022 e trasmessa al Presidente del Tribunale; ha quindi dedotto di avere tempestivamente e correttamente instaurato la fase di impugnazione di fronte al giudice penale, solo successivamente provvedendo a una nuova iscrizione presso il ruolo civile.
Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e l’erronea applicazione dell’art. 99 del d.P.R. n.115/2002, con conseguente compromissione del diritto di difesa.
Ha dedotto che, erroneamente, il giudice adito avrebbe ravvisato una causa di inammissibilità derivante dalla mancata notifica dello stesso all’Amministrazione finanziaria, atteso che la mancata integrazione del
contraddittorio avrebbe dovuto comportare la sola necessità di fissare una nuova udienza per consentire l’adempimento.
Il Procuratore generale ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e, qualificata l’istanza di rivalutazione come opposizione, di trasmettere gli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore cors
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’art.99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, stabilisce – in relazione all’ordinanza che decide sul ricorso avverso il provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato che: «L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell’ufficio magistrato che procede, all’interessato e all’ufficio finanziario, i quali, venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge».
Va quindi richiamato il principio in base al quale nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avvers l’ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., senza che abbia efficacia sanante la richiesta a quest’ultim di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di cassazion (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571, specificamente relativa al ricorso avverso l’ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio – ai sensi dell’art.113 del d.P.R. n.115/2002 e dettante un principio applicabile al caso in esame per identità di ratio; nonché, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285068, resa in fattispecie analoga a quella in esame).
Nel caso di specie la ricorrente ha invece ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile e pertanto ha notificato il ricorso al controparte processuale ai sensi dell’art.369 cod.proc.civ. per poi depositare il ricorso notificato presso la cancelleria del giudice ad quem
Peraltro, sul punto, è stato affermato che nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato trovano applicazione le regole
procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso per cassazione deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli art.582 e 583 cod.proc.pen. (Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793, pure relativa alla fattispecie processuale regolata dall’art..113 del d.P.R. n.115/2002) con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, pure notificato alle controparti entro il termine previsto per la impugnazione, non risulti essere stato depositato presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell’art.582 cod.proc.pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la part abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 5 luglio 2024
GLYPHIl Presi ente
Il Consigliere estensore