Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20826 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20826 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CATTOLICA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/02/2022 del TRIBUNALE di RIMINI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG con le quali è stata chiesta declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 19 febbraio 2022, il Presidente del Tribunale di Rimini ha rigettato il ricorso in opposizione, presentato ex 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso il decreto con cui il medesimo Tribunale aveva revocato con effetto dal 30 ottobre 2016 l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da NOME COGNOME nell’ambito del procedimento penale n. 8240/2013, per avere la stessa omesso di comunicare, entro il termine previsto, le variazioni reddituali relative alle annualità 2015 e 2016, nelle quali la COGNOME aveva lavorato, rispettivamente, quale cameriera ai piani ed addetta alle pulizie con redditi annui fino a 3660 euro, mentre, nell’anno di riferimento dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la stessa risultava disoccupata e percettrice di un sussidio di euro 2558,64.
Avverso tale ordinanza, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi:
-con il primo ha denunciato violazione di legge, con riferimento alla errata applicazione dell’art. 112, comma 1 lett. a), del d.P.R. n. 115 del 2002.
Sostiene la ricorrente che l’ordinanza impugnata, interpretando erroneamente i contenuti della sentenza delle Sezioni Unite n. 6591 del 27 novembre 2008, aveva ritenuto che per variazioni di reddito rilevanti, dalle quali dipende la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, devono intendersi tutti i mutamenti del reddito verificatisi nell’arco temporale di un anno dalla presentazione dell’istanza, indipendentemente dal fatto che siano idonei a determinare il superamento del limite previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1;
con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla omessa considerazione dell’esito, costituti dalla archiviazione per mancanza del dolo, del procedimento penale apertosi a seguito della trasmissione degli atti da parte del Giudice della Sezione penale del Tribunale di Rimini alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini nei confronti della stessa COGNOME.
Il Procuratore generale, ha rassegNOME conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Deve, intanto, precisarsi che, nella specie, oggetto della impugnazione è un provvedimento con il quale è stato definito, con pronuncia di rigetto, un procedimento di opposizione instaurato avverso il decreto del giudice penale di
rigetto di una domanda di ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti.
Orbene, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, avverso il provvedimento di diniego dell’istanza è ammesso ricorso entro venti giorni dalla notizia del provvedimento davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. Nel caso in esame, l’opposizione avente a oggetto l’ammissione al beneficio è stata trattata con il rito civile sommario da un giudice civile.
6.Questa Corte ha definitivamente chiarito, in tema di patrocinio a spese dello Stato, che il rinvio al processo “speciale” per gli onorari di avvocato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, comma 3, non esclude, anche dopo l’entrata in vigore del D.Igs. n. 150 del 2011, art. 14 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis e segg., c.p.c., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 e segg., che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (sez. 4, n. 29385 del 26/5/2022, COGNOME, Rv. 283424-01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa della tardività di opposizione al decreto reiettivo dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per superamento del termine di giorni venti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai sostanzialmente consolidato, ritiene che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell’ordinamento penale (sez. 4, n. 12491 del 2/3/2011, COGNOME, Rv. 250134-01; n. 18697 del 21/3/2018, Mari/li, Rv. 273254-01; in motivazione, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, COGNOME).
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate a disciplina della materia. La ricorrente ha ritenuto di applicare le previsioni del Codice di procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l’organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l’Avvocatura dello Stato, e depositando lo stesso ai sensi dell’art. 134 disp. att. c.p.c. presso la cancelleria civile di questa Corte di cassazione.
Le forme processuali adottate per l’impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza deve essere presentato nel termine
previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p. (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01).
Nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente notificato all’ altra parte, ma non è stato depositato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, venendo depositato presso la cancelleria civile di questa Suprema Corte quando erano oramai decorsi i termini di impugnazione previsti dal suddetto art. 99 c.p.p., comma 4.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto ed in quanto presentato con atto non depositato presso la cancelleria del giudice competente, come prescritto dall’art. 582 c.p.p. L’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), prevede, infatti, l’applicazione della sanzione dell’inammissibilità nel caso di inosservanza delle disposizioni dettate a disciplina dei tempi e modi di presentazione dell’impugnazione.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in i favore della cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2024.