Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5785 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5785 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 15/07/1995
avverso l’ordinanza del 18/03/2024 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma in composizione monocratica ha respinto l’opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – proposto dal ricorrente presso il Tribunale civile di Roma e da questo rinviato al Tribunale penale – operato a fronte dell’incertezza in ordine alle generalità dell’istante, che secondo il giudice rendeva di fatto impossibile qualsiasi controllo sulla veridicità delle condizioni reddituali dichiarate.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e degli artt. 78 e 79 del D.P.R. n. 115 del 2002, con riguardo al mancato esame da parte del Tribunale dei requisiti e della produzione documentale richiesta per l’ammissione al beneficio, anche sotto il profilo della omessa motivazione. Chiede, pertanto, annullarsi l’ordinanza impugnata.
In data 31/12/2024 è stata depositata memoria per l’Agenzia delle Entrate e per il Ministero della Giustizia da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato che ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate a disciplina della materia.
Ed infatti, il ricorrente ha ritenuto di applicare le previsioni del Codice d procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l’organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l’Avvocatura dello Stato, depositando lo stesso a mezzo posta alla cancelleria civile di questa Corte di legittimità, a cui risulta spedito in data 27 marzo 2024.
Il termine di 20 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all’art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002 risulta, pertanto, rispettato, atteso che lo stesso decorre dalla notifica della predetta ordinanza conclusiva del procedimento, nel caso di specie notificata a mezzo PEC il 19 marzo 2024. Le forme processuali adottate per l’impugnazione, tuttavia, non sono corrette, atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi cui il Collegio ritiene di aderire, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza deve essere presentato, pertanto, nel termine previsto dall’art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002, nella cancelleria del giudice che ha
emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285068 – 01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265793-01).
Ne consegue che, pur ritualmente notificato alle controparti e depositato entro il termine previsto dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché presentato con atto non depositato presso la cancelleria del giudice competente, come prescritto dall’art. 582 cod. proc. pen. L’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. prevede, infatti, l’applicazione della sanzione dell’inammissibilità nel caso di inosservanza delle disposizioni dettate a disciplina dei tempi e modi di presentazione dell’impugnazione.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrentr) al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Il ricorrente va anche condannato alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente e dall’Agenzia delle Entrate in questo giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro mille ciascuno.
Così deciso il 22/01/2025