Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17943 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17943 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il 05/06/1979
avverso l’ordinanza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 19 ottobre 2022 il Tribunale di Taranto ha rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, da
COGNOME NOME avverso il decreto pronunciato dallo stesso Tribunale di Taranto il
18 marzo 2021 con cui era stata dichiarata l’inammissibilità della sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 12 marzo 2021.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo,
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 76 e 79 D.P.R. n.
115 del 2002.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto depositato il 1°
dicembre 2022 presso la cancelleria civile della Corte in Cassazione, e non già
presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Secondo consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (così, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285068-01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 marzo 2025
Il Consigliere estensore-
Il Presidente)