Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1873 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CREMONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/09/2023 del TRIBUNALE di RIMINI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG con cui si è chiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 settembre 2023, il Tribunale di Rimini ha rigettato il ricorso in opposizione, presentato ex 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso il decreto con cui il medesimo Tribunale aveva rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 6 dicembre 2021, da NOME COGNOME nell’ambito del procedimento penale n. 2615/2019, per avere NOME, dopo che il Giudice lo aveva invitato a produrre entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento, “adeguata e completa documentazione RAGIONE_SOCIALE sue condizioni di reddito, anche idonea a dare effettiva contezza RAGIONE_SOCIALE fonti del suo sostentamento”, prodotto solo l’attestazione ISEE 2022 e una autocertificazione sulla impossidenza mobiliare e immobiliare in Itala e all’estero.
Il Tribunale, quale giudice dell’opposizione, ha confermato il decreto di rigetto, rilevando che l’ISEE non era documento idoneo a comprovare il reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, in quanto ciò che rileva per l’accesso al beneficio è “il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito” ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002: NOME, dunque, non aveva prodotto documentazione ulteriore a dimostrazione di avere percepito nell’anno di riferimento, ovvero nel 2020, il reddito dichiarato di euro 6.892,00, ma si era limitato ad allegare in sede di opposizione gli atti in cui si era sviluppata l’interlocuzione con il primo giudice e a chiedere al Tribunale adito di disporre ai sensi dell’art. 96 del d.P.R. cit “indagini fiscali utili a sondare il patrimon immobiliare del richiedente consentendo all’istante di produrre ogni documentazione reddituale e patrimoniale che il Tribunale ritenesse utile o necessario”.
Avverso l’ordinanza, NOME, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.
2.1. Con il primo GLYPH motivo, ha dedotto la violazione RAGIONE_SOCIALE legge penale in relazione alla ritenuta carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei procedimento ex art. 99 d.P.R. 115/2002 . Il difensore osserva che gli artt. 98 e 99 del d.P.R. n. 115/2002 prevedono rispettivamente che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato venga trasmessa all’ufficio finanziario competente per territorio e che l’opposizione venga notificata all’ufficio finanziario che è parte del processo. Per ufficio finanziario deve intendersi l’RAGIONE_SOCIALE, la quale verifica la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio e chiede all’autorità giudiziaria procedente la revoca del decreto di ammissione qualora gli stessi non sussistano ab origine o vengano meno in corso di causa. Le stesse Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte (sentenza n. 8516/2012)
hanno confermato che nei giudizi ex art. 99 d.P.R. cit la legittimazione passiva spetta all’RAGIONE_SOCIALE unitamente al RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue che nel presente procedtnento il RAGIONE_SOCIALE non poteva non possedere la legittimazione passiva e non poteva non rivestire la qualifica di parte resistente unitamente all’RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta mancata produzione RAGIONE_SOCIALE documentazione richiesta. Il difensore osserva che in calce alla prima pagine del decreto interlocutorio risultava manoscritta la seguente frase: “Attestazioni di familiari conviventi e/o Isee 2022 aggiornato; dichiarazione su beni mobili o immobili in Italia e/o all’estero e quanto altro utile a valutare le condizioni di reddito”; in calce alla seconda pagina del decreto era testualmente dattiloscritto “invita l’istante a fornire entro 45 giorni dall comunicazione del presente provvedimento, adeguata e completa documentazione sulle condizioni di reddito, anche idonea a dare effettiva contezza RAGIONE_SOCIALE fonti di suo sostentamento, necessaria ad accertare la veridicità di quanto genericamente indicato nell’istanza medesima”. Si tratta- prosegue il difensore- di un decreto standard, ovvero un provvedimento che viene utilizzato per qualsiasi procedimento i cui il magistrato giudicante ritenga necessaria una integrazione documentale ai fini del decidere, che si conclude con l’ invito generico suindicato: la farse manoscritta a pagina 1 è oggettivamente interpretabile come precisa specificazione di quali siano i documenti integrativi richiesti all’istante, rispetto all indicazione generica dattiloscritta contenuta a pag. 2. Proprio in ragione di ciò NOME aveva, dunque, prodotto a mezzo pec, nel termine richiesto, l’attestazione ISEE e l’autocertificazione con cui dichiarava di non essere proprietario né di beni immobili, né di beni mobili registrati. Ciò nonostante il Giudice dell’opposizione aveva ritenuto che il ricorrente non avesse assolto all’onero probatorio posto a suo carico. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, GLYPH ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse e comunque manifestamente infondato.
Sotto il primo profilo, si deve ribadire il principio generale, dettato dall’art 568 comma 4 cod. proc. pen, per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l’attivazione dello strumento di controllo all’esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa RAGIONE_SOCIALE esattezza teorica RAGIONE_SOCIALE decisione, bensì come misura RAGIONE_SOCIALE utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa, se il gravame fcsse accolto, emerge per l’impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv.202269, secondo cui la facoltà di attivare i procedimenti di gravame è «subordinata alla presenza di una situazione in forza RAGIONE_SOCIALE quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione RAGIONE_SOCIALE sfera giuridica dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma RAGIONE_SOCIALE decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso», e più di recente Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 275953 in tema di legittimazione RAGIONE_SOCIALE parte civile ad impugnare la sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello che tale decisione abbia confermato). L’interesse deve sussistere non soltanto all’atto RAGIONE_SOCIALE proposizione dell’impugnazione, ma persistere fino al momento RAGIONE_SOCIALE decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell’impugnazione (Sez. U, 7/09/1995, COGNOME; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 – dep.17/02/2012, COGNOME, Rv. 251694).
Nel caso di specie nessun concreto interesse può essere configurato in capo al ricorrente rispetto alla ritenuta carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE nei procedimento ex art. 99 cl.P.R. 115/2002, posto che si tratta di statuizione che non produce alcuna lesione RAGIONE_SOCIALE sua sfera giuridica.
In ogni caso il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che il ricorso in opposizione, ex art. 99, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione deve essere notificato all’amministrazione finanziaria, parte necessaria del procedimento, e non anche al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, diversamente da quanto previsto per il procedimento di opposizione alle liquidazioni inerenti attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale il RAGIONE_SOCIALE medesimo deve essere notiziato, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto RAGIONE_SOCIALE procedura (Sez. 4, Sentenza n. 39024 del 20/09/2022, COGNOME, Rv. 283585 – 01). Anche la Corte di C:assazione civile ha
affermato che in caso di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato all’Ufficio Finanziario, in ragione del ruolo, rivestito per l’erario, legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è par necessaria il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento (Sez. Civ. 6, Ord. n. 5806 del 22/02/2022, Rv. 664066).
Il secondo motivo è inammissibile. Ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso GLYPH l’ordinanza che decide sul ricorso contro il provvedimento di rigetto (o di inammissibilità) dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione può essere presentato solo per violazione di legge, nella quale debbono intendersi inclusi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione talmente radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, oppure privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è, dunque, possibile dedurre con il ricorso per cassazione ex art. 99, comma 4, d.P.R. n.115/2002, il vizio riguardante la congruità RAGIONE_SOCIALE valutazioni del Giudice (Sez. 4, 22637 del 21/03/2017, COGNOME, Rv 270000; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, COGNOME, Rv.252372), pena la indebita espansione del ruolo RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione ad ennesimo giudice del merito.
3.1 Nel caso di specie il ricorrente espressamente censura il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE ordinanza impugnata e rileva che il Tribunale, pur avendo dato atto che il provvedimento ex art. 79 u.c. d.IP.R. n. 115/2002 invitata il soggetto istante a produrre l’attestazione Isee, aveva, poi, in maniera contraddittoria confermato la pronuncia di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE istanza di ammissione. Il motivo, dunque, non solo nominalmente, ma anche nel contenuto sostanziale, si incentra sul percorso argomentativo adottato nell’ordinanza impugnata e deduce, in tal modo, un vizio che non può essere fatto valere in sede di legittimità per espressa previsione normativa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, somma così determinata in considerazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Deciso in Roma il 13 dicembre 2023.