Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14420 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14420 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE MINISTERO DELLA RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di
COGNOME nato a PESCARA il 20/07/1957
avverso l’ordinanza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza dell’Il gennaio 2024 il Presidente della Sezione Lavoro della Corte di appello di L’Aquila, in accoglimento di un ricorso presentat sensi dell’art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha revocato il precede provvedimento di rigetto e, per l’effetto, ammesso NOME NOME al patrocini spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale gravante a suo carico.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia dell Entrate, in persona del direttore pro tempore, e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, entrambi difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’ 76 D.P.R. n. 115 del 2002 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.
L’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato successiva memoria scritta nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, e del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il difensore di COGNOME COGNOME ha depositato memoria con cui ha chiesto rigetto del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto deposita presso la cancelleria civile della Corte in Cassazione, e non già pres cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Secondo consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicch inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che dec sull’opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione, nel c in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., p cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (così, tra le altre, Se n. 40478 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285068-01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna d ricorrential pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cort Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i,NOME e condanna i! ricorrenti al pagamento dell
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spese processuali e della somma di euro 3.000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025
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