Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14420 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14420 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/01/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza RAGIONE_SOCIALE‘Il gennaio 2024 il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di L’Aquila, in accoglimento di un ricorso presentat sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha revocato il precede provvedimento di rigetto e, per l’effetto, ammesso NOME al patrocini spese RAGIONE_SOCIALEo Stato nell’ambito di un procedimento penale gravante a suo carico.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore, e il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, entrambi difesi dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ 76 D.P.R. n. 115 del 2002 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.
L’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato ha depositato successiva memoria scritta nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore, e del RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il difensore di NOME ha depositato memoria con cui ha chiesto rigetto del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto deposita presso la cancelleria civile RAGIONE_SOCIALEa Corte in Cassazione, e non già pres cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Secondo consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicch inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che dec sull’opposizione al provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione, nel c in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., p cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (così, tra le altre, Se n. 40478 del 27/09/2023, NOME, Rv. 285068-01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna d ricorrential pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali ed alla somma di euro 3.000, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cort Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i,NOME NOME condanna i! ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE
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spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.000,00
in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025
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