Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39865 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39865 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Bergamo ha respinto í’opposizione proposta dal ricorrente NOME avverso il decreto emesso in data 13 ottobre 2023, con il quale il Giudice per le indagini preliminari dei medesimo tribunale aveva rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la mancanza dei requisiti richiesti dagli artt. 79 del D.P.R. n. 115/2002.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore, deducendo violazione degli artt. 79 D.P.R. n. 115/2002, 125 cod. pen. e 111, comma 6 Cost., per aver il Tribunale rigettato l’opposizione in ragione della ritenuta incertezza in ordine alle generalità del richiedente, a dispetto della idonea autocertificazione resa dall’imputato e in mancanza di qualsivoglia attività istruttoria in merito, con un evidente violazione del diritto di difesa.
Chiede, pertanto, annullarsi l’ordinanza impugnata.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate a disciplina della materia.
Il ricorrente ha ritenuto di applicare le previsioni del Codice di procedura civile e, pertanto, ha provveduto a depositare il ricorso presso la cancelleria civile di questa Corte di cassazione, a cui risulta pervenuto in data 8 maggio 2025 e notificato il 7 aprile 2025, come da registro informatico civile.
Le forme processuali adottate per l’impugnazione, tuttavia, non sono corrette, atteso che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza deve essere presentato, pertanto, nel termine previsto dall’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., a cura del quale viene fatto pervenire presso gli Uffici della Corte di cassazione (cfr.. in questi termini: Sez. 7 n
5787 del 22/01/2025, Giungato, n.m.; Sez. 7 r. 5786 del 22/01/2025, Sebiskveradze, n.m.; Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, NOME, Rv. 285068 – 01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 27557101; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01).
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato con atto non depositato presso la cancelleria del giudice competente, come prescritto dall’art. 582 cod. proc. pen. Invero, l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega ia sanzione della inammissibilità a quelle impugnazioni non rispettose della disciplina sui tempi e sui modi di presentazione delle stesse e, tra l’altro (ex art.582 cod. proc. pen.), sull individuazione dell’ufficio di cancelleria deputati a ricevere l’atto di impu gnazione che, salvo quanto disposto dall’art.582 comma 2, cod. proc. pen. è quello presso l’autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrentf al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2025