Ricorso Patrocinio a Spese dello Stato: L’Errore Procedurale che Costa l’Inammissibilità
Quando si presenta un ricorso patrocinio a spese dello Stato è fondamentale non solo avere i requisiti sostanziali, ma anche seguire pedissequamente le regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda come un errore nella scelta del rito possa portare a una declaratoria di inammissibilità, vanificando le ragioni del ricorrente. Il caso analizzato dimostra l’importanza di applicare le norme della procedura penale, e non quelle civili, quando l’istanza di gratuito patrocinio è collegata a un procedimento penale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da un individuo nell’ambito di un procedimento penale. La domanda veniva respinta dal Giudice per le indagini preliminari (Gup). Contro tale decisione, l’interessato proponeva opposizione al Tribunale competente, il quale, tuttavia, rigettava il ricorso.
Non dandosi per vinto, l’individuo decideva di impugnare anche questa seconda decisione, presentando un ricorso per cassazione. Nel suo atto, lamentava diverse violazioni di legge, sia sostanziali che processuali, relative alla valutazione dei requisiti di reddito e convivenza. Il punto cruciale, però, non risiedeva nel merito delle sue doglianze, ma nella forma con cui il ricorso era stato presentato.
La Procedura Corretta per il Ricorso Patrocinio a Spese dello Stato
Il ricorrente, per presentare il suo appello alla Corte di Cassazione, ha seguito le norme del codice di procedura civile. Questo si è rivelato un errore fatale. La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: il procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando inerente a un giudizio penale, è disciplinato dalle regole procedurali proprie del rito penale.
Di conseguenza, anche il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione al rigetto dell’istanza deve seguire le stesse regole. Nello specifico, la normativa di riferimento è costituita dagli articoli 582 e 583 del codice di procedura penale.
Le Modalità di Presentazione del Ricorso
Questi articoli stabiliscono che l’atto di impugnazione debba essere presentato direttamente nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento contestato. Sarà poi cura di tale ufficio trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione. Nel caso di specie, il ricorrente non ha seguito questa modalità, optando per un deposito secondo le forme civilistiche, rendendo così il suo ricorso proceduralmente viziato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico. Gli Ermellini hanno sottolineato che, sebbene l’atto fosse stato notificato correttamente alle controparti e depositato entro i termini previsti dal D.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia), la modalità di presentazione era errata. Il ricorso doveva essere depositato presso la cancelleria del Tribunale di Perugia, ovvero il giudice che aveva emesso la sentenza impugnata.
La mancata osservanza di questa prescrizione procedurale integra una delle cause di inammissibilità dell’impugnazione previste dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. La Corte ha richiamato diverse sentenze precedenti che confermano questo principio, evidenziando come le regole procedurali penali prevalgano in questo specifico contesto, a prescindere dalla natura formalmente ‘civile’ del giudizio di opposizione.
Conclusioni
La decisione in esame offre un importante monito pratico: la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, pur essendo contenuta in un testo unico, si innesta nel procedimento a cui si riferisce, mutuandone le regole procedurali. Quando la richiesta di gratuito patrocinio è connessa a un procedimento penale, ogni fase impugnatoria, compreso il ricorso per cassazione, deve inderogabilmente seguire le forme e le modalità previste dal codice di procedura penale. La scelta di un rito diverso, come quello civile, conduce inesorabilmente a una declaratoria di inammissibilità, che impedisce alla Corte di esaminare le ragioni di merito del ricorso, con grave pregiudizio per il diritto di difesa del cittadino.
Qual è la procedura corretta per presentare ricorso per cassazione contro il rigetto di una domanda di patrocinio a spese dello Stato in ambito penale?
Il ricorso deve essere presentato personalmente o tramite un incaricato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, conformemente a quanto previsto dagli articoli 582 e 583 del codice di procedura penale.
Cosa accade se si utilizza il rito civile invece di quello penale per questo tipo di ricorso?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. L’inosservanza delle forme prescritte dal codice di procedura penale costituisce un vizio insanabile che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito della questione.
Perché in questo caso il ricorso è stato dichiarato inammissibile pur essendo stato notificato e depositato nei termini?
Perché è stato presentato con un atto non depositato presso la cancelleria del giudice competente (il Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata), come richiesto dal rito penale. La modalità di presentazione errata, secondo le norme civilistiche, ha determinato l’applicazione della sanzione processuale dell’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23015 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23015 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ASSISI il 17/04/1985
avverso la sentenza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, resa nell’ambito del proc. civ. n. 5249/2024 R.G. è stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento con il quale era stata respinta a la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello tato, res dal Gup del Tribunale locale nel procedimento penale n. 309/2024 R.G.N.R.
Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso nell’interesse di NOME COGNOME a mezzo del difensore, deducendo violazione ed errata applicazione degli artt. 2729 cod. civ e 651 cod. proc pen. in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 75, co. 4 e 76, co. 2 d.P.R. 115/2002, sotto diversi profili e vizi di motivazione rilevando la mancata prova requisito della stabile convivenza, del reddito che si assumeva percepito dal ricorrente nonché il mancato riferimento alla sola frazione di reddito corrispondente al periodo di effettiva convivenza.
Sono state depositate memorie dall’Avvocatura dello Stato nonché dal difensore del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con modalità non conformi a quelle che disciplinano la materia.
Benché il giudizio di merito abbia avuto ad oggetto un provvedimento emesso nel corso di un giudizio penale, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione in sede civile, secondo le norme prescritte dal codice di rito civile.
E’ stato ripetutamente affermato, infatti, che nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione al rigetto dell’istanza deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., a cura del quale viene fatto pervenire presso gli Uffici della Corte di cassazione (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285068 – 01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265793-01). Ne consegue che, pur ritualmente notificato alle controparti e depositato entro il termine previsto dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché presentato con atto non depositato presso la cancelleria del giudice competente, come prescritto dall’art. 582 cod. proc. pen. L’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. prevede, infatti,
l’applicazione della sanzione dell’inammissibilità nel caso di inosservanza delle disposizioni dettate a disciplina dei tempi e modi di presentazione dell’impugnazione.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria
nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 10 giugno 2025
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