Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2472 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2472 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME dalla parte civile COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME dalla parte civile COGNOME NOME dalla parte civile COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 16 aprile 2025 la Terza Sezione di questa Corte di Cassazione ha revocato la sentenza della Quarta Sezione n. 20809 del 26 marzo 2024, altresì annullando la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 marzo 2023, emessa nei confronti di COGNOME NOME, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello per nuovo giudizio.
Avverso tale sentenza della Terza Sezione hanno proposto ricorso per cassazione le costituite parti civili, a mezzo del loro difensore, chiedendone la revoca.
Il difensore delle parti civili ha deposito successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità, essendo a tal fine sufficiente osservare come la richiesta di revoca abbia riguardato una sentenza ancora non definitiva, perciò non impugnabile con ricorso per cassazione.
In ogni modo, sotto altro profilo, avendo le parti civili nella sostanza proposto ricorso straordinario, assume troncante rilievo il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso della part civile ex art. 625-bis cod. proc. pen., essendo tale strumento di impugnazione riservato dalla legge al procuratore generale e al condannato, nozione quest’ultima in cui non rientra la parte civile quand’anche condannata alle spese e al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende (cfr. Sez. 5, n. 38780 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270807-01).
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente