Ricorso parte civile: quando l’impugnazione in Cassazione è a rischio
Il ricorso parte civile rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei diritti del danneggiato all’interno del processo penale. Tuttavia, il suo esercizio è subordinato a precise regole procedurali, la cui violazione può comportare la severa sanzione dell’inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un caso emblematico: la legittimazione della parte civile a ricorrere per cassazione quando non ha precedentemente impugnato la sentenza di primo grado. Analizziamo la decisione per comprendere i principi affermati dai giudici e le conseguenze pratiche per chi intende far valere le proprie ragioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato dalla parte civile avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva confermato la decisione del giudice di primo grado di ‘non luogo a procedere’ nei confronti dell’imputato per un reato di natura societaria. L’elemento cruciale del caso risiede nel fatto che la parte civile non aveva proposto appello contro la prima sentenza assolutoria; l’impugnazione era stata avanzata unicamente dal Pubblico Ministero. Nonostante ciò, la parte civile, insoddisfatta della conferma in secondo grado, ha deciso di presentare ricorso direttamente alla Corte di Cassazione.
La Decisione sul ricorso parte civile in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso parte civile inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte civile che non ha impugnato la sentenza assolutoria di primo grado perde la legittimazione a ricorrere per cassazione contro la sentenza d’appello che conferma tale assoluzione, qualora l’appello sia stato proposto esclusivamente dal pubblico ministero.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha articolato il proprio ragionamento su due livelli, richiamando la giurisprudenza di legittimità.
In primo luogo, ha ribadito il principio generale: la parte che accetta una decisione (in questo caso, non appellando la sentenza di primo grado) non può successivamente contestare una decisione di grado superiore che si limita a confermarla. L’interesse a impugnare deve essere concreto e attuale. Non avendo manifestato il proprio dissenso contro la prima pronuncia, la parte civile ha, di fatto, prestato acquiescenza ad essa, perdendo così il diritto di contestarla in una fase successiva del giudizio, attivata da un’altra parte processuale.
In secondo luogo, la Corte ha preso in considerazione un orientamento più recente e parzialmente diverso, che offre una limitata possibilità di ricorso. Secondo questa tesi, la parte civile non appellante può ricorrere per cassazione, ma solo per sollevare questioni di due tipi:
1. Questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
2. Questioni di puro diritto emerse dopo il giudizio di secondo grado, ad esempio a seguito di una nuova legge (ius superveniens) o di un intervento della Corte Costituzionale.
Analizzando i motivi del ricorso presentato nel caso specifico, la Corte ha concluso che le censure mosse dalla parte civile non rientravano in nessuna di queste due eccezionali categorie. Di conseguenza, anche applicando l’interpretazione più favorevole, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, sottolineando che l’evidente inammissibilità dei motivi non permetteva di considerare l’impugnazione immune da colpa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante regola di strategia processuale per la parte civile. Chi intende perseguire una richiesta di risarcimento danni in sede penale deve partecipare attivamente a tutte le fasi del giudizio. La mancata impugnazione di una sentenza di proscioglimento in primo grado è una scelta che preclude, nella maggior parte dei casi, la possibilità di contestare la successiva sentenza di appello confermativa. Per evitare di vedersi chiudere le porte della Cassazione, è essenziale che la parte civile, qualora insoddisfatta, impugni autonomamente la decisione di primo grado, senza fare affidamento esclusivo sull’iniziativa del Pubblico Ministero. L’acquiescenza a una decisione sfavorevole ha conseguenze procedurali definitive, che non possono essere sanate nei gradi successivi del giudizio.
Una parte civile che non ha impugnato la sentenza di proscioglimento di primo grado può ricorrere in Cassazione contro la sentenza d’appello che la conferma?
Di regola no. La giurisprudenza costante ritiene inammissibile il ricorso per cassazione in questa situazione, se l’appello era stato proposto solo dal pubblico ministero, in quanto la parte civile ha mostrato acquiescenza alla prima decisione.
Esistono eccezioni alla regola che impedisce alla parte civile non appellante di ricorrere in Cassazione?
Sì. Un orientamento più recente ammette il ricorso, ma solo per dedurre questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo o questioni di puro diritto sorte dopo il giudizio di secondo grado (ad esempio, a seguito di una nuova legge o di una decisione della Corte Costituzionale).
Cosa succede se il ricorso della parte civile viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza o inammissibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41257 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41257 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME NOME a MONTEGIORGIO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a PERUGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
i. -) dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME NOME, parte civile costituita nel procedimento a carico di NOME NOME, per il reato di cui all’art. 2621 cod. civ., ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice di primo grado;
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da un soggetto non legittimato. Invero, come affermato dal costante insegnamento della giurisprudenza dì legittimità è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d’appello, se, come nel Caso in esame, la parte civile non abbia impugNOME la decisione assolutoria di primo grado, confermata dal giudice di appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 315 del 14/11/2017, Rv. 271926; Sez. 6, n. 35678 del 07/07/2015, Rv. 265003).
Vero è che secondo un più recente arresto la parte civile non appellante avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, che non abbia rinunciato all’impugnazione né revocato la propria costituzione nei termini previsti dall’art. 82, c.p.p., è legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato l’assoluzione, ma può dedurre soltanto questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo o di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di “ius superveniens” o di modificazione della disposizione normativa di riferimento, anche in conseguenza di un intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale (cfr. Sez. 3, n. 16492 del 27/11/2020, Rv. 281779-01) Anche in questa prospettiva, tuttavia, il ricorso della parte civile è inammissibile, posto che le censure articolate dal ricorrente non rientrano in alcuna delle menzionate categorie.
Considerato, GLYPH pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricomentq,a1 Ragazento delle spese processuali e della somma di euro tftylla in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest’ultimo
immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento /L A .A.A GLYPH / delle spese processuali e al versamento della somma ditr 2glyrt1a euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.6.2024.