Ricorso Misure di Prevenzione: i Limiti dell’Appello in Cassazione
Quando è possibile contestare una misura di prevenzione davanti alla Corte di Cassazione? Una recente ordinanza chiarisce i confini del ricorso misure di prevenzione, sottolineando la netta distinzione tra violazione di legge e vizio di motivazione. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità in un ambito così delicato.
Il Contesto del Caso: la Misura di Prevenzione
Il caso in esame ha origine dalla decisione della Corte d’Appello di confermare un decreto del Tribunale che applicava a un soggetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza per la durata di un anno e sei mesi. La misura era accompagnata da ulteriori prescrizioni volte a tutelare le persone offese, indicando una valutazione di pericolosità sociale del soggetto.
Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la validità del provvedimento.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su una presunta “manifesta illogicità” della motivazione del provvedimento. In particolare, le censure si concentravano sulla coerenza e logicità della valutazione che aveva portato i giudici a ritenere sussistenti i presupposti per l’applicazione della misura e a determinarne la durata.
In sostanza, il ricorrente non contestava un’errata applicazione della legge, ma chiedeva alla Corte di Cassazione una diversa e alternativa valutazione degli elementi già esaminati dai giudici di merito. Questo approccio ha messo in luce un punto cruciale del sistema processuale: il ruolo e i poteri della Suprema Corte.
Le Motivazioni: Ricorso Misure di Prevenzione e Violazione di Legge
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e perentoria. I giudici hanno richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. 159 del 2011 (il cosiddetto Codice Antimafia), che regola specificamente il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione.
Secondo tale norma, l’appello alla Suprema Corte in questa materia è consentito esclusivamente per violazione di legge. Questo significa che il ricorrente deve dimostrare che il giudice di grado inferiore ha commesso un errore nell’interpretare o applicare una norma giuridica. Non è invece possibile, in sede di legittimità, mettere in discussione l’analisi dei fatti o la logicità del ragionamento seguito dal giudice di merito.
La Distinzione tra Violazione di Legge e Vizio di Motivazione
La Corte ha spiegato che le doglianze sollevate dal ricorrente, relative alla presunta illogicità e incoerenza della motivazione, non rientrano nella nozione di “violazione di legge”. Al contrario, esse costituiscono un tentativo di sollecitare una nuova valutazione del merito della questione, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Poiché le censure proposte non erano tra quelle consentite dalla legge, il ricorso è stato giudicato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a causa della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione ha confini ben definiti. Chi intende impugnare un provvedimento di questo tipo deve concentrarsi esclusivamente sulla dimostrazione di un’effettiva violazione di legge, evitando argomentazioni che mirano a una riconsiderazione dei fatti o della logicità della decisione. In caso contrario, il ricorso sarà inevitabilmente dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso contro la misura di prevenzione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte dal ricorrente riguardavano la presunta illogicità e incoerenza della motivazione, che non rientrano nei motivi consentiti dalla legge per questo tipo di impugnazione.
Quali sono gli unici motivi validi per un ricorso per cassazione contro una misura di prevenzione?
Secondo l’art. 10 del D.Lgs. 159/2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso esclusivamente per “violazione di legge”, ovvero per errori nell’interpretazione o applicazione di norme giuridiche.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, poiché la Corte ha ravvisato una sua colpa nel promuovere un ricorso con motivi non consentiti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1402 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1402 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CECINA (ITALIA) il DATA_NASCITA avverso il decreto del 15/04/2025 della Corte d’appello di Firenze dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Firenze, Sezione Assise e Misure di Prevenzione, ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Firenze, Ufficio Misure di Prevenzione, il 23/10/2024 ha applicato ad NOME COGNOME la misura di sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni uno e mesi sei con le ulteriori prescrizioni a tutela delle persone offese;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei presupposti e alla durata della misura applicata;
Rilevato che le censure afferiscono esclusivamente alla coerenza e logicità del provvedimento impugnato e sono tese a sollecitare una diversa e alternativa valutazione degli elementi già adeguatamente valutati dal giudice di merito;
Rilevato che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione ai sensi dell’art. 10 D.Lvo 159 del 2011 Ł ammesso solo per violazione di legge;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile in quanto le doglianze proposte non sono consentite;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Ord. n. sez. 17590/2025
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO