La Cassazione e il Ricorso per Misure di Prevenzione: Quando è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini invalicabili del ricorso misure di prevenzione, stabilendo con chiarezza quali motivi possono essere presentati e quali sono destinati a essere dichiarati inammissibili. Questa pronuncia è fondamentale per comprendere la netta distinzione tra il giudizio di legittimità in materia di prevenzione e quello penale ordinario, in particolare per quanto riguarda i vizi della motivazione.
I Fatti del Caso
Un individuo era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni. La decisione, presa in primo grado dal Tribunale, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano. Ritenendo ingiusta la conferma, l’uomo ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio specifico nel ragionamento dei giudici di secondo grado.
Il Motivo del Ricorso: L’Illogicità della Motivazione
Il nucleo della difesa si basava sulla presunta illogicità della motivazione adottata dalla Corte d’Appello. Nel processo penale ordinario, l’illogicità manifesta della motivazione è un motivo di ricorso espressamente previsto dall’articolo 606, lettera e), del codice di procedura penale. L’appellante ha quindi tentato di utilizzare questa stessa argomentazione nel contesto del procedimento di prevenzione, sostenendo che le conclusioni dei giudici non fossero una conseguenza logica delle premesse fattuali.
La Decisione della Cassazione: I Limiti del Ricorso Misure di Prevenzione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della materia: la normativa speciale che regola le misure di prevenzione (in particolare la legge n. 1423 del 1956) ammette il ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge. Questo significa che il sindacato della Cassazione è limitato a verificare se i giudici di merito abbiano correttamente interpretato e applicato le norme giuridiche, escludendo ogni valutazione sul merito dei fatti o sulla logicità del percorso argomentativo seguito.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che contestare l’illogicità della motivazione equivale a chiedere un riesame del merito della vicenda, attività preclusa al giudice di legittimità. Le norme sui procedimenti di prevenzione sono speciali e derogano a quelle del processo penale ordinario. Pertanto, il catalogo dei vizi denunciabili è molto più ristretto.
Gli Ermellini hanno precisato che l’unico modo per contestare la motivazione in questo ambito è dimostrare che essa sia inesistente o meramente apparente. Una motivazione è inesistente quando manca del tutto. È, invece, meramente apparente quando, pur essendo graficamente presente, è composta da formule di stile, tautologiche o del tutto slegate dai fatti del caso, rendendo impossibile comprendere il ragionamento del giudice.
Nel caso specifico, la Corte ha riscontrato che la decisione della Corte d’Appello conteneva una “congrua e puntuale ricostruzione dei fatti”, escludendo quindi che la motivazione fosse assente o solo di facciata. Di conseguenza, non sussistendo una violazione di legge né una delle eccezioni riconosciute, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale molto rigoroso. Chi intende impugnare un provvedimento che applica una misura di prevenzione deve essere consapevole che il ricorso misure di prevenzione in Cassazione non può basarsi su una critica alla ricostruzione dei fatti o alla logicità del ragionamento del giudice. L’unica strada percorribile è quella di individuare un’effettiva e dimostrabile violazione di una norma di legge. La decisione ha anche comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la temerarietà di un ricorso privo dei presupposti normativi.
È possibile contestare l’illogicità della motivazione in un ricorso per cassazione contro una misura di prevenzione?
No, la legge ammette il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione solo per “violazione di legge”. L’illogicità della motivazione, a differenza del processo penale ordinario, non è un motivo valido per l’impugnazione.
In quali casi un ricorso per cassazione contro una misura di prevenzione può essere accolto?
Il ricorso può essere accolto solo se viene dimostrata una violazione di legge, ovvero un’errata applicazione o interpretazione di una norma giuridica da parte del giudice di merito.
Qual è l’unica eccezione che permette di contestare la motivazione di un provvedimento che applica una misura di prevenzione?
L’unica eccezione si verifica quando la motivazione è totalmente inesistente o meramente apparente, cioè composta da frasi di stile che non permettono di comprendere il ragionamento del giudice. Questo vizio è considerato equivalente a una violazione dell’obbligo di motivare i provvedimenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12824 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso n decreto del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ha confermato l’ordinanza, emessa dal Tribunale in sede, di applicazione, nei suoi confronti, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due;
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si lamenta sub specie di violazione di legge – l’illogicità della motivazione adottata dalla Corte d’appello sono indeducibili in sede di legittimità in quanto, prospettando questioni di mero fatto, non tengono conto della circostanza per cui, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), co pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246); circostanza quest’ultima non ravvisabile nel caso di specie, a fronte di congrua e puntuale ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici del merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/02/2024