Ricorso Messa alla Prova: La Cassazione Chiarisce l’Inammissibilità del Ricorso Immediato
L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova rappresenta un’importante opportunità per l’imputato, ma le vie per contestare un eventuale rigetto sono proceduralmente ben definite. Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre un chiarimento fondamentale sui limiti del ricorso messa alla prova, stabilendo quando questo non può essere proposto immediatamente. Analizziamo la decisione per comprendere le corrette modalità di impugnazione.
I Fatti del Caso
Una persona imputata si vedeva rigettare dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) la richiesta di essere ammessa alla messa alla prova. La motivazione del GIP si basava sul fatto che l’imputata avesse già beneficiato in passato dell’istituto dei lavori di pubblica utilità. Secondo il giudice, questa precedente fruizione di una pena sostitutiva non permetteva di ritenere idoneo il programma di trattamento proposto, in relazione alla personalità dell’imputata.
I Motivi del Ricorso e la questione sulla messa alla prova
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e una manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto valutare il programma di trattamento e la previsione di non commettere ulteriori reati, senza considerare la precedente fruizione dei lavori di pubblica utilità come una condizione ostativa automatica. Si contestava, in sostanza, un’errata applicazione dei criteri di valutazione previsti dal codice.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione sollevata dalla difesa. Ha invece dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione puramente procedurale. La Corte ha stabilito che il provvedimento con cui il giudice rigetta la richiesta di messa alla prova non è un atto che può essere impugnato immediatamente tramite ricorso per cassazione.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione si fonda su un consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 33216 del 2016). La Suprema Corte ha chiarito la portata dell’articolo 464-quater, comma 7, del codice di procedura penale. Questa norma, che prevede la possibilità di un ricorso per cassazione, si applica esclusivamente al provvedimento con cui il giudice accoglie la richiesta e dispone la sospensione del procedimento.
Al contrario, l’ordinanza che rigetta l’istanza non è immediatamente appellabile. Essa può essere contestata solo in un momento successivo, ovvero unitamente all’impugnazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen. La logica del legislatore è che la decisione negativa non è definitiva; infatti, la richiesta di messa alla prova può essere riproposta all’inizio del dibattimento. Questa possibilità di ripresentare l’istanza rende non necessario un ricorso immediato, che finirebbe per frammentare il procedimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La sentenza ribadisce un principio procedurale cruciale per chi affronta un processo penale. Chi si vede negare la messa alla prova dal GIP non deve proporre un ricorso messa alla prova immediato, poiché verrebbe dichiarato inammissibile. Le strade da percorrere sono due:
1. Riproposizione dell’istanza: La richiesta può essere nuovamente presentata al giudice del dibattimento all’apertura del processo.
2. Appello congiunto: In caso di condanna, l’erroneo rigetto della richiesta di messa alla prova può essere fatto valere come motivo di appello insieme agli altri motivi di contestazione della sentenza di primo grado.
Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di seguire scrupolosamente le regole processuali, evitando impugnazioni che, sebbene potenzialmente fondate nel merito, sono destinate a fallire per ragioni di rito.
È possibile fare ricorso per cassazione se il giudice rigetta la richiesta di messa alla prova?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’ordinanza con cui viene rigettata l’istanza di messa alla prova non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione.
Come si può contestare il rigetto della richiesta di messa alla prova?
La contestazione può avvenire in due modi: riproponendo l’istanza all’inizio del dibattimento oppure appellando l’ordinanza di rigetto unitamente alla sentenza di primo grado.
La Corte si è pronunciata sul fatto che aver già svolto lavori di pubblica utilità impedisca la messa alla prova?
No, la Corte non ha esaminato questo aspetto nel merito, in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi procedurali, senza analizzare la fondatezza delle argomentazioni dell’imputata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37624 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37624 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 15.4.2025 con la quale il Gip del Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ritenendo che l’imputata avesse già beneficiato dell’istituto dei lavori di pubblica utilità e che la precedente fruizione della pena sostitutiva non consentisse, alla luce dei criteri valutativi di cui all’art. 470 quater cod.proc.pen., la idoneità d programma in relazione alla personalità dell’imputata.
Con un unico motivo deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione éx art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 168 cod.pen. e 464 bis cod.proc.pen.
Si assume che appare palese la violazione della disciplina codicistica e dei parametri di legge di cui all’art. 133 cod.pen. che impongono al giudice la valutazione del programma di trattamento e la previsione che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, non costituendo, invece, condizione ostativa l’aver beneficiato dei lavori di pubblica utilità.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento insuscettibile di impugnazione con ricorso in cassazione.
Ed invero, come affermato da Sez. U, n. 33216 del 31.3.2016, Rigacci, Rv. 267237, l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova mentre l’istanza respinta può essere riproposta in limine al dibattimento, anche da ciò dovendosi desumere la sua
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore ·della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30.9.2025