Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31198 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31198 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea nel procedimento nei confronti di
NOME NOME, nato a Ivrea il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Ivrea il DATA_NASCITA,
NOME NOME, nata a Ivrea il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 22/03/2024 del Tribunale di Ivrea in composizione monocratica;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 22/03/2024, il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica ha disposto la sospensione fino al 30/11/2024 del processo a carico di COGNOME NOME, di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, con messa alla prova dei predetti imputati.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza delle norme processuali di cui all’art. 464quater, commi 5 e 7, cod. proc. pen.
Osserva segnatamente che:
il programma di trattamento individuato per COGNOME NOME, consistente nell’essere reperibile per il funzionario UEPE, nell’essere reperibile presso il luogo di residenza, nel mantenere l’attività lavorativa, nello svolgere il lavoro di pubblica utilità presso il comune di Mazzè, con compiti da definirsi, in ambito indicato come “Prestazioni inerenti a competenze e professionalità del soggetto”, nel versare la somma di euro 300,00 e nell’effettuare una riflessione critica sulle pregresse condotte antigiuridiche, risulta vago e indefinito, non essendo indicati i compiti che il predetto svolgerà presso l’ente locale e non potendo costituire oggetto di messa alla prova l’essere reperibile per l’UEPE o il mantenere il proprio lavoro, che rappresentano pre-requisiti;
il programma di trattamento individuato per COGNOME NOME, consistente nell’essere reperibile per il funzionario UEPE, nell’essere reperibile presso il luogo di residenza, nel mantenere l’attività lavorativa, nello svolgere il lavoro di pubblica utilità presso il comune di Candia Canavese, con compiti da definirsi, in ambito indicato come “Manutenzione immobili e servizi pubblici” e nel versare la somma di euro 200,00, risulta vago e indefinito, non essendo indicati i compiti che la predetta svolgerà presso l’ente locale (ove, peraltro, si recherà al termine del proprio orario lavorativo) e non potendo costituire oggetto di messa alla prova l’essere reperibile per l’UEPE o il mantenere il proprio lavoro, che rappresentano pre-requisiti;
il programma di trattamento individuato per COGNOME NOME, consistente nell’essere reperibile per il funzionario UEPE, nell’essere reperibile presso il luogo di residenza, nel mantenere l’attività lavorativa, nello svolgere il lavoro di pubblica utilità presso la RAGIONE_SOCIALE“, con compiti di tutela ambientale, nel versare la somma di euro 400,00 e nell’effettuare una riflessione critica sulle pregresse condotte antigiuridiche, risulta vago e indefinito, a fronte di fatti connotati da rilevante gravità, non essendo in alcun modo indicati i compiti di natura ambientale che il predetto svolgerà presso un maneggio e non potendo costituire oggetto di messa alla prova l’essere reperibile per l’UEPE o il mantenere il proprio lavoro, che rappresentano pre-requisiti.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Inammissibile è l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza delle norme processuali di cui all’art. 464-quater, commi 5 e 7, cod. proc. pen.
Osserva, infatti, il Collegio che l’art. 464-quater cod. proc. pen., nel disciplinare il provvedimento giudiziario di sospensione del processo con messa alla prova e gli effetti di tale pronunzia, stabilisce, al comma 5, che:
«Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:
superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
superiore ad un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria»
e, al successivo comma 7, che:
«Contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l’imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell’udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L’impugnazione non sospende il procedimento».
Appare quindi evidente, alla luce del contenuto delle indicate disposizioni, disciplinanti, rispettivamente, la durata della sospensione del processo e la ricorribilità per cassazione del provvedimento che tale sospensione dispone, che con la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso si prospettano, in termini di inosservanza di norme processuali, censure che attengono, invero, al tipo di programma stabilito in funzione della messa alla prova degli imputati, la qual cosa, in assenza dell’esplicitazione delle ragioni che si vuole determinino l’ipotizzata violazione normativa, rende il motivo stesso, per come formulato, del tutto generico e, perciò, sostanzialmente non consentito.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 04/07/2024