Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35602 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 35602 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Magenta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano il 12/09/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di NOME alla Autorità Giudiziaria dei Paesi Bassi, in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso in data 22 maggio 2025 dal Giudice del Tribunale di Amsterdam per i reati di estorsione e rapina.
Il ricorso proposto avverso la detta sentenza dall’indagato – che denuncia mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione – deve essere
dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, ai sensi dell’art. 610 cod. proc pen., perché proposto tardivamente.
Ed invero, l’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall’art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, ha ridotto a cinque giorni il term per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna in tema di mandato di arresto europeo.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, la modifica è coerente con i criteri della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117, siccome finalizzata ad attuare il più compiuto adeguamento della normativa interna alla decisione quadro 2002/584/GAI la quale, all’art. 17, punto 1, prevede che il M.A.E. “deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza”. (Sez. 6, n. 7813 del 02/03/2022, F., Rv. 282907).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata letta e depositata in udienza il 12 settembre 2025, con lettura in udienza, ed è stata impugnata con ricorso depositato il 23 settembre 2025.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo quantificare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sono demandati alla cancelleria gli adempimenti comunicativi di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005