Ricorso Intempestivo: Le Conseguenze dell’Inammissibilità e la Procedura de plano
Un ricorso intempestivo, ovvero presentato oltre i termini di legge, è destinato a una declaratoria di inammissibilità. Ma quale procedura deve seguire la Corte di Cassazione in questi casi? È sempre necessario garantire il contraddittorio tra le parti? Una recente ordinanza della Suprema Corte fa chiarezza, confermando la legittimità di una procedura semplificata e le pesanti conseguenze per chi non rispetta le scadenze processuali.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello, dichiarato inammissibile dalla Settima Sezione penale della Suprema Corte perché presentato fuori termine. La difesa del ricorrente, non accettando la decisione, ha proposto un ulteriore ricorso ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio. In sostanza, il ricorrente sosteneva che la decisione di inammissibilità fosse stata presa senza dargli la possibilità di essere ascoltato in un’udienza.
La Decisione sul ricorso intempestivo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto anche questo secondo ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile. La Corte ha chiarito che il motivo addotto dal ricorrente – la violazione del diritto al contraddittorio – non è tra quelli consentiti per impugnare una decisione di questo tipo. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione della procedura applicabile in caso di ricorso intempestivo. La Corte ha ribadito un principio consolidato, basato sul combinato disposto degli articoli 591, comma 1, lett. c) e 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Secondo i giudici, l’inammissibilità dell’impugnazione è una sanzione specifica per irregolarità che riguardano il rapporto processuale stesso, come:
* L’impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento;
* La legittimazione del proponente;
* La forma e i termini dell’atto di impugnazione;
* L’interesse a impugnare.
Quando una di queste irregolarità è manifesta, come nel caso di un ricorso depositato tardivamente, la legge prevede una procedura accelerata e semplificata, definita “de plano“. Questa procedura non richiede la fissazione di un’udienza camerale né la notifica di un avviso ai difensori. La decisione viene presa sulla base degli atti, senza la necessità di un confronto orale tra le parti.
La Corte ha sottolineato che questa scelta legislativa è finalizzata a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando di appesantire il ruolo delle udienze con ricorsi palesemente privi dei requisiti minimi di ammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma con forza un principio fondamentale della procedura penale: il rispetto dei termini per impugnare è un requisito non negoziabile. Un ricorso intempestivo non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma attiva una procedura semplificata che esclude il contraddittorio orale. La decisione evidenzia le gravi conseguenze per il ricorrente, che oltre a vedersi preclusa la via della giustizia, subisce una condanna economica. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza della diligenza e della precisione nella gestione dei termini processuali, la cui violazione comporta una sanzione irrimediabile di inammissibilità.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile senza un’udienza?
Secondo la Corte, ciò avviene in caso di vizi originari dell’impugnazione, come un ricorso intempestivo. In tali circostanze, la legge prevede una procedura semplificata “de plano” che non necessita di un’udienza formale.
È legittimo dichiarare inammissibile un ricorso per tardività senza avvisare i difensori e fissare un’udienza?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che la procedura “de plano”, applicabile ai ricorsi intempestivi, non richiede né la fissazione di un’udienza camerale né l’avviso preventivo ai difensori, poiché la sanzione di inammissibilità deriva direttamente dalla violazione di una norma processuale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre a impedire l’esame del merito dell’impugnazione, la declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23153 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RECANATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
La difesa di COGNOME NOME ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 625 bis, cod. proc. pen. avverso l’ordinanza con la quale la Settima Sezione penale di questa Corte di cassazione dichiarato senza formalità, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona per intempestività d stesso;
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché p per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, avendo la parte censurato la mancata insta del contraddittorio, non prevista con riferimento alla procedura di cui al combinato disposto d 591 comma 1, lett. c) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso intempestivo (su modalità della procedura c.d. de plano, sez. 2, n. 16783 del 12/5/2020, Di Carluccio, Rv. 279228-01; sez. 4, n. 8867 del 19/2/2020, COGNOME, Rv. 278605-01, in cui si è per l’appunto spiegato, sia pur materia cautelare, che l’inammissibilità dell’impugnazione cautelare costituisce sanzione specific sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione – ovvero delle irregolarità che r l’impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame impugnazione nelle sue forme e termini e l’interesse ad impugnare – ed essa va dichiarata “de plano”, senza necessità di fissare l’udienza camerale e di avvisare i difensori; sez. 3, n. 745 del 2/10/ C., Rv. 274570-01 in materia di appello);
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 i favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 29 maggio 2024.
La Consigliera est.
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