Ricorso intempestivo e inammissibilità in Cassazione
Il tema del ricorso intempestivo rappresenta uno dei pilastri della procedura penale, poiché il mancato rispetto dei termini perentori preclude ogni possibilità di riesame nel merito della vicenda giudiziaria. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come il calcolo rigoroso dei tempi sia fondamentale per evitare sanzioni pecuniarie e la perdita definitiva del diritto di difesa.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da un’impugnazione presentata contro una sentenza emessa da una Corte d’Appello territoriale. Il giudice di secondo grado aveva depositato le motivazioni della decisione entro il termine di 90 giorni, osservando puntualmente le tempistiche previste dal codice. Tuttavia, la difesa ha provveduto al deposito dell’atto di ricorso solo in data 22 aprile 2025, ovvero diversi mesi dopo la pubblicazione della decisione impugnata.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità, esaminati gli atti, hanno rilevato che il deposito dell’impugnazione è intervenuto quando il termine di 45 giorni previsto dalla legge era ormai ampiamente decorso. Anche volendo computare l’ulteriore termine aggiuntivo previsto dalle norme tecniche del codice di procedura penale, l’atto è risultato tardivo. Di conseguenza, l’inammissibilità è stata decretata senza necessità di approfondimento nel merito.
Conseguenze del ricorso intempestivo
L’inammissibilità dichiarata d’ufficio comporta oneri economici significativi. Oltre al rigetto dell’istanza, la legge prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende, finalizzata a scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o tardive.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla natura perentoria dei termini di impugnazione stabiliti dall’ordinamento. Nel caso di specie, la sentenza di appello era stata emessa a novembre 2024 e le motivazioni erano state depositate regolarmente entro i 90 giorni successivi. Il termine di 45 giorni per ricorrere in Cassazione, calcolato a partire dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza, era già spirato al momento della presentazione del ricorso ad aprile 2025. L’inosservanza dell’art. 585 cpp rende l’atto giuridicamente inefficace, impedendo alla Corte qualsiasi valutazione sulle doglianze espresse dalla parte.
Le conclusioni
In conclusione, la tardività del deposito determina l’irrevocabilità della sentenza impugnata e la chiusura definitiva del caso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che la precisione tecnica nella gestione delle scadenze processuali è un requisito imprescindibile per l’accesso alla giustizia di legittimità, poiché un ricorso intempestivo preclude ogni tutela effettiva.
Cosa succede se si deposita un ricorso oltre i termini di legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata diventa definitiva. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Qual è il termine ordinario per ricorrere in Cassazione?
Il termine è generalmente di 45 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della sentenza o dalla sua notificazione.
Si può evitare la sanzione della Cassa delle ammende?
La condanna è quasi automatica quando l’inammissibilità deriva da colpa del ricorrente, come nel caso di un errore nel calcolo dei termini perentori per l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7035 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7035 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché intempestivo;
ritenuto in particolare che il deposito dell’impugnazione è intervenuto il 22 aprile 202 allorquando era già perento il termine di 45 giorni previsto ex lege, considerata la data del decisione ( 12 novembre 2024), il termine fissato per il deposito dei motivi della decisione (90 giorni), puntualmente osservato, e anche a voler computare l’ulteriore termine aggiuntivo di cui all’art 585 comma 1 bis cpp rilevato che all’inammissibilità del ricorso, decretata de plano, conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 novembre 2025.