Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9176 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9176 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COPERTINO il 20/05/1984
avverso l’ordinanza del 11/10/2024 del TRIBUNALE di Bologna
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato;
Rilevato che NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento del Tribunale di Bologna in composizione monocratica che – chiamato a provvedere ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., quale giudice dell’esecuzione – ha dichiarato la propria incompetenza, indicando invece quella del Tribunale di Milano in composizione monocratica, al quale ha disposto trasmettersi gli atti;
Rilevato che non è ricorribile per cassazione – indipendentemente dal fatto che essa venga adottato con la forma dell’ordinanza, ovvero della sentenza – la decisione a mezzo della quale il giudice dichiari la propria incompetenza, potendo da ciò scaturire esclusivamente un conflitto di giurisdizione o di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, COGNOME, Rv. 279803 – 01; Sez. 5, n. 14892 del 29/01/2010, COGNOME, Rv. 246845 – 01; Sez. 3, n. 4367 del 11/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203416 – 01);
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025.