Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40524 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Algeria il DATA_NASCITA (CODICE_FISCALE) assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
avverso l’ordinanza in data 25/3/2024 della Corte di appello di Genova
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 25 marzo 2024 la Corte di appello di Genova ha rigettato la richiesta formulata nell’interesse del condannato NOME di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. in riferimento alla sentenza n. 2587/2022, in data 5 luglio 2022 del Tribunale di Genova (divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2023).
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso il predetto provvedimento il difensore del condannato, deducendo con motivo unico la mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Osserva, al riguardo, parte ricorrente che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine alla questione sollevata con riferimento al verbale di identificazione con il quale in data 23 maggio 2018 l’NOME, all’epoca detenuto presso il carcere di Genova-Marassi aveva nominato quale proprio difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO eleggendo domicilio presso lo studio del difensore e nel contempo aveva dichiarato il proprio domicilio in Genova, INDIRIZZO.
Il decreto che dispone il giudizio porta come indicazione l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore che però aveva dismesso il proprio mandato.
Nella sentenza di primo grado l’NOME è indicato come domiciliato in Genova, INDIRIZZO ed anche il decreto di citazione a comparire per l’udienza innanzi alla Corte di appello di Genova veniva inviato a quest’ultimo indirizzo dove l’imputato non veniva reperito con la conseguenza che la notificazione era effettuata con le modalità di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Analoghe modalità di notificazione venivano attuate in occasione della notifica all’NOME del dispositivo della sentenza della Corte di appello.
Tutto ciò premesso rileva la difesa del ricorrente che la presenza di un verbale nel quale erano state effettuate contemporaneamente una dichiarazione ed una elezione di domicilio in luoghi differenti ha creato una situazione di incertezza che non poteva condurre ad una corretta dichiarazione di assenza dello stesso. Da ciò ne deriverebbe una nullità del verbale citato e quindi anche una nullità del decreto di citazione a giudizio, questione non affrontata dalla Corte di appello nella motivazione dell’ordinanza impugnata che, pertanto, sarebbe viziata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico.
La difesa del ricorrente incentra, come detto, la propria doglianza sulla (asserita) nullità del verbale con il quale l’COGNOME ebbe contestualmente ad eleggere ed a dichiarare domicilio in due luoghi differenti, vizio che si sarebbe riverberato nelle notificazioni allo stesso dei successivi atti processuali.
In realtà non sfugge che parte ricorrente non si è minimamente confrontata con le ben diverse motivazioni dell’ordinanza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto di ravvisare la “volontaria sottrazione” dello stesso al processo per avere tenuto una condotta che indusse il proprio difensore a
dismettere il mandato in data 9 ottobre 2018 in vista dell’udienza preliminare celebrata in data 14 novembre 2018 «per essere venuto meno ogni rapporto fiduciario».
Quest’ultimo era, infatti, il nucleo della motivazione dell’ordinanza impugnata avendo peraltro già la stessa Corte di appello evidenziato che le successive vicende processuali (nomina di un difensore d’ufficio e inadeguatezza del domicilio dichiarato), sono invece ininfluenti in quanto originate dalla condotta dello stesso imputato.
In punto di diritto, deve solo essere ricordato i motivi di ricorso pe cassazione sono inammissibili « quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il giorno 8 ottobre 2024.