Ricorso Inammissibile e Misure di Prevenzione: I Limiti dell’Appello in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità in materia di misure di prevenzione, evidenziando come la presentazione di un ricorso inammissibile possa avere conseguenze onerose per il proponente. La decisione ribadisce un principio fondamentale: non tutti i vizi di un provvedimento possono essere fatti valere davanti alla Suprema Corte, specialmente in ambiti normativi specifici come quello del Codice Antimafia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro un decreto della Corte di Appello di Lecce. Tale decreto aveva confermato l’applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per una durata di due anni, comprensiva dell’obbligo di soggiorno e di altre prescrizioni. Il ricorrente, nel suo unico motivo di appello, denunciava l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione addotta dalla Corte territoriale a sostegno del provvedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 10 aprile 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre preso atto della tardività di una memoria difensiva presentata, che peraltro si limitava a chiedere l’annullamento del decreto impugnato senza fornire alcuna argomentazione a supporto.
Le Motivazioni della Decisione sul ricorso inammissibile
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un’interpretazione rigorosa della normativa di riferimento. I giudici hanno sottolineato che, secondo l’articolo 10 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (noto come Codice Antimafia), il ricorso per cassazione avverso i decreti in materia di misure di prevenzione è consentito esclusivamente per ‘violazione di legge’.
Questo significa che l’appellante può contestare unicamente errori nell’applicazione o interpretazione delle norme giuridiche. Al contrario, il ‘vizio di motivazione’, che attiene alla logicità e coerenza del ragionamento del giudice di merito, non rientra tra i motivi ammessi in questa specifica sede. Denunciare una motivazione come illogica o contraddittoria equivale a contestare un vizio di motivazione, un terreno precluso in questo tipo di procedimento. La Corte, pertanto, ha stabilito di non poter entrare nel merito della doglianza, dichiarando il ricorso irricevibile ab origine.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia riafferma la natura eccezionale e limitata del controllo di legittimità della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione. La decisione impone una riflessione strategica fondamentale per i difensori: la redazione del ricorso deve concentrarsi in modo esclusivo e rigoroso sulla denuncia di specifiche violazioni di norme di legge, evitando critiche all’apparato motivazionale del provvedimento impugnato. Tentare di percorrere la strada del vizio di motivazione si traduce, come in questo caso, in una declaratoria di ricorso inammissibile e nella condanna a sanzioni economiche. La chiarezza del legislatore e la costante interpretazione giurisprudenziale lasciano poco spazio a dubbi, richiedendo massima precisione tecnica nella formulazione dei motivi di appello.
Perché il ricorso contro la misura di sorveglianza speciale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, basato sull’illogicità e contraddittorietà della motivazione, non è consentito dalla legge. Per le misure di prevenzione, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per ‘violazione di legge’.
È possibile contestare la motivazione di un provvedimento di prevenzione davanti alla Corte di Cassazione?
No, in base all’art. 10 del D.Lgs. 159/2011, non è possibile contestare un vizio di motivazione (come l’illogicità o la contraddittorietà) per i provvedimenti in materia di misure di prevenzione. Il ricorso è limitato alla sola ‘violazione di legge’.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16607 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16607 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Lecce che ha confermato l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e di pubblica sicurezza per la durata di anni due, con obbligo di soggiorno e prescrizioni;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che denuncia l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, non è consentito in sede di legittimità perché denuncia un vizio di motivazione in ricorso ammesso per la sola violazione di legge secondo quanto previsto dagli artt. 10 del d. Igs. n. 159 del 2011;
Letta la memoria difensiva, trasmessa tardivamente in data 5 aprile 2024, che si limita a rassegnare le conclusioni nel senso di: “annullare il decreto impugnato”, senza esposizione di ragioni a sostegno;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024