Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Rivalutare le Prove
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità e le condizioni che rendono un ricorso inammissibile. Il caso in esame riguarda un imputato che, dopo la condanna in Appello, ha tentato di ottenere dalla Suprema Corte una rilettura delle prove a suo favore, una richiesta che si scontra con la natura stessa del giudizio di Cassazione.
I Fatti del Caso
L’imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando principalmente due aspetti: la violazione delle norme sulla valutazione della prova (art. 192 del codice di procedura penale) e la mancanza di una motivazione adeguata a sostegno della sua responsabilità penale. In sostanza, la difesa sosteneva che la testimonianza dell’acquirente dello stupefacente fosse stata valutata erroneamente dalla Corte d’Appello e proponeva una diversa interpretazione dei fatti.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può rifare il processo. Il suo ruolo è quello di ‘giudice di legittimità’, non di ‘merito’. Ciò significa che il suo compito non è rivalutare le prove (come testimonianze, perizie, documenti) per decidere se l’imputato è colpevole o innocente, ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Quando un ricorso, come in questo caso, chiede alla Suprema Corte di effettuare una ‘rinnovata valutazione della testimonianza’, si scontra con questo principio. Si tratta di una sollecitazione a compiere un’attività che è di esclusiva competenza del giudice di merito. Per questa ragione, un appello con tali caratteristiche viene classificato come ricorso inammissibile.
La Decisione della Suprema Corte
Coerentemente con il suo consolidato orientamento, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che ‘esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione’. Proporre una valutazione alternativa delle risultanze processuali, anche se plausibile, non è sufficiente per contestare una sentenza in sede di legittimità, a meno che la motivazione del giudice di merito non sia palesemente illogica o giuridicamente errata.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio consolidato, richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402/1997), che ha tracciato una linea netta tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello, pur se contestata dal ricorrente, non presentava vizi di legittimità tali da giustificare un annullamento. La memoria difensiva presentata è stata inoltre ritenuta ‘meramente reiterativa’ dei motivi di ricorso, non aggiungendo nuovi elementi di diritto rilevanti. La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro monito sull’importanza di strutturare un ricorso per cassazione su specifici vizi di legge e non su una generica contestazione dei fatti. Tentare di trasformare la Corte di Cassazione in un terzo giudice di merito porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare e valutare diversamente le prove, in particolare una testimonianza, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (giudici di merito).
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
Basandosi su quanto affermato nell’ordinanza, la Corte di Cassazione svolge un ‘giudizio di legittimità’, ovvero controlla che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici precedenti. Non può riesaminare i fatti o le prove, ma solo verificare la correttezza giuridica della decisione impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In questo caso, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13247 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13247 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e la memoria difensiva; esaminati i motivi di ricorso;
Rilevato che, con entrambi i motivi, l’imputato deduce, l’inosservanza degli artt. 192 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità penal considerato che i motivi sono inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitaz a una rinnovata valutazione della testimonianza dell’acquirente dello stupefacente nel giudi di legittimità; ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quel diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutaz riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legitti mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute d ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Osservato che la memoria difensiva è meramente reiterativa dei motivi di ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
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Il Presidente