Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24775 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24775 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE nato a PALMANOVA il 05/07/1968
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di NOME COGNOME censura
l’inosservanza dell’art. 337 cod. pen., in quanto le minacce proferite dal ricorrente sarebbero state prive di efficacia intimidatoria e le stesse non
sarebbero state dirette a influire su un atto di ufficio, con il secondo motivo, il vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze dell’istruttoria
dibattimentale e al difetto di funzionamento della strumentazione per l’alcooltest, e con il terzo motivo, l’erronea applicazione dell’art. 186, settimo
comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto l’imputato non sarebbe stato in stato di ebbrezza alcolica all’atto del controllo e il vizio di motivazione
sul punto;
che il difensore ha ribadito le proprie censure nella memoria
Rilevato depositata in data 5 marzo 2025;
che tali motivi sono inammissibili, in quanto, pur deducendo
Considerato formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025.