Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La decisione sottolinea come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile quando le doglianze, pur formalmente corrette, mirano in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove, compito esclusivo dei giudici di primo e secondo grado. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i confini del ricorso in Cassazione.
Il Caso: Appello contro la Valutazione dei Giudici di Merito
Un imputato presentava ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello, basando le proprie censure su due punti principali. In primo luogo, lamentava un presunto travisamento della prova, sostenendo che i giudici di merito avessero interpretato erroneamente gli elementi a sua disposizione. In secondo luogo, contestava il trattamento sanzionatorio applicato, con particolare riferimento alla valutazione della recidiva.
L’obiettivo del ricorrente era chiaro: indurre la Suprema Corte a riconsiderare le circostanze fattuali del processo per giungere a una conclusione diversa da quella dei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello precedente, quello della loro ammissibilità. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni proposte non rientrassero tra quelle che possono essere validamente esaminate in sede di legittimità.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Le Motivazioni: Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ha fondato la sua decisione su considerazioni procedurali ben consolidate, che definiscono chiaramente il perimetro del suo intervento.
Il Divieto di una Nuova Valutazione dei Fatti
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato precluso. I giudici hanno spiegato che le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito non sono consentite. Nemmeno l’invocazione del vizio di ‘travisamento della prova’ può essere utilizzata come escamotage per superare questo limite. Se la critica non evidenzia un errore percettivo della Corte d’Appello (cioè aver letto una cosa per un’altra), ma si limita a proporre un’interpretazione alternativa del materiale probatorio, essa si scontra inevitabilmente con la barriera dell’inammissibilità.
La Sufficienza della Motivazione sul Trattamento Punitivo
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, è stato respinto. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata era supportata da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’. La Corte d’Appello aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive sul punto, fornendo una giustificazione coerente e plausibile per le sue decisioni. In presenza di una motivazione adeguata, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma con forza che la Corte di Cassazione è un giudice della legge, non del fatto. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione del diritto e il rispetto delle norme processuali, non rivedere il giudizio sui fatti compiuto nei gradi di merito. Pertanto, un ricorso che mira a una riconsiderazione delle prove è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Le implicazioni pratiche sono significative: è cruciale che i motivi di ricorso siano formulati in modo da denunciare vizi di legittimità effettivi (violazioni di legge o difetti di motivazione evidenti e illogici), evitando di trasformare l’impugnazione in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione delle circostanze e delle prove già esaminate dal giudice di merito. Il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Un motivo di ricorso basato sul ‘travisamento della prova’ è sempre ammissibile?
No, non è ammissibile se, dietro l’apparenza del vizio di travisamento, si cela in realtà una richiesta di diversa valutazione delle prove, che è un’attività preclusa in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43897 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43897 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SINOPOLI il 13/01/1980
avverso la sentenza del 31/01/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Considerato che i motivi dedotti nel ricorso inammissibili, perché costituiti da doglianze:
(primo motivo) precluse, in quanto non sono consentite, neppure attraverso la evocazione del vizio del travisamento della prova, le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito;
(secondo motivo) afferenti al trattamento punitivo (recidiva), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 8);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i 1/10/2024.