Ricorso Inammissibile: la Valutazione delle Prove Spetta solo al Giudice di Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i ricorsi che tentano di rimettere in discussione l’analisi dei fatti, confermando un principio cardine del nostro sistema processuale. Un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando le censure proposte non riguardano vizi di legge, ma un tentativo di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Questo caso, relativo a un furto in un cantiere, illustra perfettamente i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da un furto di attrezzi avvenuto in un cantiere edile. Le indagini hanno portato all’individuazione di un sospettato, la cui responsabilità è stata affermata sia in primo grado che in appello. Gli elementi a carico dell’imputato erano solidi e convergenti: le fotografie estrapolate dal sistema di videosorveglianza del cantiere, l’immagine della bicicletta utilizzata per il reato, ritrovata presso l’abitazione in cui l’uomo viveva, e il riconoscimento effettuato dagli agenti di polizia. L’imputato aveva inoltre scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, accettando così che la decisione si basasse sugli atti raccolti durante le indagini preliminari.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
Nonostante la condanna nei primi due gradi di giudizio, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, le sue doglianze si sono concentrate sulla ricostruzione e valutazione del fatto, sull’apprezzamento del materiale probatorio e sulla valutazione della sua colpevolezza. La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logica e adeguatamente motivata, dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni: Perché il Giudice di Merito è Sovrano nella Valutazione delle Prove
Nelle motivazioni, la Corte spiega che l’affermazione di responsabilità era stata plausibilmente desunta da una serie di elementi chiari e concordanti. I giudici di merito avevano fornito una motivazione congrua e adeguata, immune da censure di manifesta illogicità. Il ragionamento probatorio si basava su corretti criteri di inferenza e su massime di esperienza condivisibili. Le critiche sollevate dal ricorrente non evidenziavano vizi di legge o difetti logici nel percorso argomentativo della sentenza d’appello, ma si limitavano a proporre una diversa lettura delle prove, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi ribadito che profili come la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento del materiale probatorio sono rimessi alla competenza esclusiva del giudice di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere mirato a denunciare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda è un’iniziativa destinata al fallimento e comporta ulteriori oneri economici per chi la intraprende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte non riguardavano vizi di legge, ma contestavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, attività che rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito e non possono essere riesaminate in sede di legittimità.
Quali erano le prove principali a carico dell’imputato?
Le prove principali erano le fotografie tratte dal sistema di videosorveglianza del cantiere, la foto della bicicletta usata dal ladro che è stata trovata nell’abitazione dell’imputato e il riconoscimento effettuato dagli agenti.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23082 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 114)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perch contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merit che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
I giudici di merito hanno plausibilmente desunto la responsabilità del prevenuto sulla base delle fotografie tratte dal sistema di videosorveglianza del cantiere edile ove furono sottratti gli attrezzi e sulla base della foto della bicic usata dal ladro, trovata in casa di COGNOME NOME, presso cui viveva l’imputato; l’imputato fu riconosciuto dagli agenti; tutti elementi probatori acquisiti per la sc del prevenuto di essere giudicato con rito abbreviato.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibde il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
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