Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15737 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15737 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile poiché non è sostenuto da motivi che rientrino tra quelli previsti dall’art. 606 cod. proc. pen.
Si tratta di censure che sono altro rispetto al vizio di motivazione; risolvendosi, invece, nella prospettazione di una alternativa valutazione della prova che si vorrebbe avallata dal giudice di legittimità. Vale ric:ordare che compito della Corte di cassazione non è quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare in questa sede di legittimità, l’incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla I presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dat contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotat da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della decision impugnata, oppure dall’aver assunto dati inconciliabili con ‘atti del processo”, specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, COGNOME ed altri, Rv. 233778; Cass. Se2:. 2, n. 19584 del 05/05/2006, COGNOME ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. COGNOME ed altri, Rv. 234989). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso, se deduce il vizio di cui all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., solo, e tassativamente, se denunci l’assenza totale della motivazione o la sua apparenza, manifesta illogicità o contraddittorietà intrinseca o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell’uno e nell’altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata.
Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo
A
alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 – dep. 24/03/2015, COGNOME, Rv. 262948).
In stridente contrasto coi richiamati principi il ricorrente lamenta l’attribuzione di maggior forza dimostrativa ad una prova dichiarativa (quella preveniente da più testi di accusa) rispetto ad un’altra (quella proveniente da un solo teste della difesa) senza neanche aggredire l’apparato giustificativo che la Corte distrettuale ha posto a fondamento di tale scelta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 28 marzo 2024.