Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19547 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19547 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il 21/09/1993
NOME COGNOME nato il 28/11/1992
NOME nato il 15/05/1996
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME
COGNOME;
osservato che l’unico motivo oggetto dei ricorsi in esame, che contesta la
correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di rapina aggravata di cui al capo b), denunciando la illogicità della
motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione
per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare
la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di
ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,
COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 9-10 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
che, inoltre, il giudice di merito ha effettuato una corretta valutazione delle risultanze processuali, valorizzando non solo la perizia antropometrica – come erroneamente asserito nel ricorso in esame – ma ulteriori elementi a carico degli odierni ricorrenti tra cui la disponibilità dell’autovettura utilizzata e posizionamento dei telefoni cellulari degli stessi;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.