Ricorso Inammissibile: Quando la Valutazione di Merito non è Ammessa in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 14800 del 2024 offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo ponga fine a un percorso giudiziario, ma possa anche rafforzare le valutazioni già espresse dai giudici di merito. In questo caso, la Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione di una ricorrente, confermando la valutazione sulla sua pericolosità sociale basata su elementi concreti e inconfutabili. Analizziamo la decisione per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione generica.
I Fatti del Caso
Una persona condannata dalla Corte d’Appello di Bologna presentava ricorso per Cassazione avverso la sentenza. L’obiettivo del ricorso era contestare la valutazione operata dai giudici di secondo grado, proponendo un approccio valutativo alternativo dei fatti e della propria condotta. La difesa mirava a dimostrare una minore pericolosità sociale rispetto a quella delineata nella sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo tipo di giudizio, detto ‘di legittimità’, non ha lo scopo di riesaminare i fatti o di offrire una nuova interpretazione delle prove, compiti che spettano esclusivamente ai tribunali di primo e secondo grado (giudizio ‘di merito’). Il ruolo della Cassazione è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Poiché il ricorso si limitava a prospettare un ‘alternativo approccio valutativo’ senza denunciare vizi di legge, è stato considerato generico e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni: Pericolosità e Condotta della Ricorrente
La Corte ha ritenuto che la valutazione della Corte d’Appello fosse ben motivata e fondata su elementi oggettivi. La maggiore pericolosità della ricorrente non era un’astratta supposizione, ma il risultato di un’analisi precisa della sua condotta complessiva. Gli elementi chiave considerati sono stati:
* I plurimi precedenti penali: la presenza di altre condanne passate indicava una tendenza a delinquere.
* La prolungata irreperibilità: la ricorrente si era resa irreperibile per un lungo periodo, dimostrando la volontà di sottrarsi alla giustizia e alle misure restrittive.
* La violazione delle prescrizioni: la condotta evidenziava un mancato rispetto delle regole connesse al regime detentivo, palesando una chiara ‘proclività alla violazione dei precetti’.
Questi fattori, nel loro insieme, disegnavano un quadro di affidabilità personale molto basso, giustificando pienamente la valutazione di pericolosità espressa nella sentenza d’appello.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per la ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione viene irrogata proprio in ragione dei ‘sottesi profili di colpa’ nell’aver presentato un ricorso palesemente infondato.
Il principio di diritto che emerge da questa ordinanza è fondamentale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Chi intende impugnare una sentenza di appello deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione, non può limitarsi a proporre una propria, differente, lettura della vicenda. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, un ricorso inammissibile con l’aggravio di ulteriori spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché proponeva un approccio valutativo alternativo inerente al merito dei fatti, un tipo di riesame non consentito in sede di Cassazione, la quale giudica solo la corretta applicazione della legge.
Quali elementi sono stati considerati per confermare la pericolosità della ricorrente?
La valutazione si è basata su elementi concreti come i plurimi precedenti penali, il fatto che la persona si fosse resa irreperibile per un lungo periodo e la manifesta proclività alla violazione delle prescrizioni legate al regime detentivo.
Quali sono le conseguenze economiche di questo ricorso inammissibile?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14800 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14800 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è genericamente volto a prospettare un alternativo approccio valutativo, inerente al merito e non consentito in questa sede, a fronte della valutazione operata dalla Corte, secondo la quale la condotta era idonea, alla luce dei plurimi precedenti, ad esprimere maggiore pericolosità della ricorrente, che si era resa irreperibile per lungo tempo, violando le prescrizioni connesse al regime detentivo e palesando dunque proclività alla violazione dei precetti;
Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a’ pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Predénte