Ricorso Inammissibile: La Valutazione Complessiva del Giudice Supera la Relazione Positiva
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un tema cruciale nell’ambito dell’esecuzione penale: il valore degli elementi probatori nella concessione delle misure alternative alla detenzione. Il caso specifico riguarda un ricorso inammissibile presentato da un condannato avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza di negargli l’affidamento in prova al servizio sociale. La pronuncia chiarisce come la valutazione del giudice debba essere globale e non possa essere frammentata, anche di fronte a elementi apparentemente favorevoli come una relazione positiva dei servizi sociali.
I Fatti del Caso: Tra Relazione Positiva e Informative Negative
Un soggetto condannato presentava istanza per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, una misura che gli avrebbe consentito di scontare la pena fuori dal carcere. A sostegno della sua richiesta, vi era una relazione positiva redatta dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), che solitamente ha un peso significativo in queste decisioni. Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza rigettava l’istanza, basando la propria decisione su altri elementi di segno opposto: un’informativa di polizia che riportava segnalazioni per reati contro la persona (sebbene derivanti da denunce poi archiviate o per le quali l’interessato era stato assolto) e un avviso orale del Questore. Il Tribunale, inoltre, rilevava una mancata rielaborazione critica del reato da parte del condannato, evidenziata da una reiterazione di condotte illecite recenti.
I Motivi del Ricorso e il Principio del Ricorso Inammissibile
Il condannato decideva di impugnare l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando due principali doglianze:
1.  Violazione di legge e vizio di motivazione: Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe ‘travisato’ i fatti, valorizzando unicamente gli elementi negativi (l’informativa di polizia) e ignorando la positiva relazione dell’UEPE.
2.  Violazione del diritto di difesa: Si lamentava che l’informativa di polizia, documento chiave per la decisione negativa, era stata resa disponibile solo il giorno prima dell’udienza, impedendo così un’adeguata preparazione della difesa.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile in quanto mirava a una rivalutazione del merito dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha chiarito in modo inequivocabile i principi che governano la valutazione del giudice di sorveglianza. Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha ignorato la relazione positiva dell’UEPE, ma l’ha considerata all’interno di un quadro più ampio e complesso. La motivazione della Cassazione si fonda su due pilastri:
1.  La valutazione globale e non frammentaria: Il giudice di merito ha il dovere di ponderare tutti gli elementi a sua disposizione, sia favorevoli che sfavorevoli. Una relazione positiva dell’UEPE non costituisce una ‘prova regina’ che obbliga alla concessione della misura. Il Tribunale ha legittimamente dato peso al ‘contesto complessivo di riferimento’, che includeva segnalazioni pervenute, la mancata revisione critica del proprio passato criminale e la recente commissione di altre condotte illecite. Questa valutazione complessiva è espressione della discrezionalità del giudice e, se logicamente motivata, non è sindacabile in Cassazione.
2.  L’insussistenza della violazione del diritto di difesa: Riguardo alla tardiva ricezione dell’informativa, la Corte ha osservato che la difesa non aveva formalmente richiesto un termine per poter controdedurre e aveva comunque avuto l’opportunità di discutere il contenuto del documento durante l’udienza. Pertanto, non si è verificata alcuna lesione concreta del diritto di difesa.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Non si può chiedere alla Suprema Corte di riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. La decisione del Tribunale di Sorveglianza, essendo fondata su una motivazione logica, coerente e completa, che tiene conto di tutti gli atti del procedimento, è definitiva.
Dal punto di vista pratico, questa pronuncia insegna che per accedere a una misura alternativa non è sufficiente presentare un singolo elemento positivo. È necessario dimostrare un percorso di revisione critica e un cambiamento tangibile, valutato dal giudice nella sua interezza. La condanna finale del ricorrente al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende serve anche come monito contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che mirano solo a una rilettura dei fatti non consentita dalla legge.
 
Una relazione positiva dell’UEPE garantisce l’accesso all’affidamento in prova?
No. Secondo l’ordinanza, la relazione positiva dell’UEPE è solo uno degli elementi che il Tribunale di Sorveglianza valuta. Il giudice deve considerare il contesto complessivo, incluse eventuali segnalazioni negative e la mancata rielaborazione critica del reato, potendo legittimamente negare la misura anche in presenza di una relazione favorevole.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale di Sorveglianza?
No. Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile proprio perché mirava a ottenere una diversa e alternativa lettura dei fatti. La Corte di Cassazione può controllare solo la violazione di legge o il vizio di motivazione, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se questa è logicamente argomentata.
La ricezione di un documento a ridosso dell’udienza costituisce sempre una violazione del diritto di difesa?
Non necessariamente. In questo caso, la Corte ha stabilito che non vi è stata una limitazione del diritto di difesa perché la difesa ha avuto la possibilità di confrontarsi con gli elementi del documento in udienza e non risulta che abbia richiesto un termine specifico per preparare una controdeduzione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8443 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8443  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da COGNOME NOME ed dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliae;
Rilevato che nei primi due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il viz motivazione, anche con riferimento al travisamento, in ordine alla valutazione effettuata su base delle precedenti condotte e della sola informativa di polizia (nella quale sono ripor segnalazioni per reati contro la persona tutte relative a denunce presentate da uno dei figli, le quali l’interessato è stato assolto ovvero sono risultate infondate) e dell’avviso ora questore (che si riferisce a condotte risalenti nel tempo), ciò senza tenere conto della posi relazione dell’UEPE;
Rilevato che nel secondo motivo si deduce la violazione di legge, nazionale e internazionale in quanto il provvedimento si fonderebbe su di un atto, l’informativa di P.G., pervenuta sol giorno prima dell’udienza e, pertanto, senza che la difesa abbia potuto adeguatamente controdedurre in ordine al contenuto della stessa;
Rilevato quanto ai primi due motivi che le doglianze risultano manifestamente infondate in quanto il Tribunale, facendo riferimento agli atti acquisiti in atti ha dato conto degli element alla base del diniego della richiesta, ciò anche tenendo conto della relazione positiva dell’Uep valorizzando in senso contrario il contesto complessivo di riferimento, le segnalazioni pervenu e, anche, la mancata rielaborazione critica del reato, dimostrata da una reiterazione di condot illecite sono a epoca recente;
Rilevato quanto al terzo motivo che non risulta che la difesa abbia richiesto un termine difesa che, comunque, ha avuto in udienza la possibilità di confrontarsi con gli elementi contenu nell’informativa per cui, allo stato, la motivazione non è sindacabile e si deve ritenere che n sia stata alcuna limitazione del diritto di difesa, ciò anche considerato che l’interessato fondare su evidenze di segno contrario una diversa e ulteriore richiesta;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto teso a sollecitare una diversa alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 275062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8/02/2024