Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più significativi nel giudizio di Cassazione. Con la presente ordinanza, la Suprema Corte ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio, ma di un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme una decisione che chiarisce perfettamente i limiti del ricorso in sede di legittimità.
Il Caso in Analisi: un Appello Respinto in Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato da una donna avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. La ricorrente, insoddisfatta della decisione dei giudici di merito, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando in una revisione della pronuncia a lei sfavorevole.
Le Censure Mosse alla Sentenza d’Appello
L’atto di impugnazione si concentrava essenzialmente su una critica alla ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti. In sostanza, la ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di effettuare una valutazione alternativa della vicenda, proponendo una lettura delle prove e delle circostanze diversa da quella accolta dalla Corte d’Appello. Questo tipo di doglianza, come vedremo, si scontra con la natura stessa del giudizio di Cassazione.
La Decisione della Corte: il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, cioè non stabilisce chi avesse ragione o torto sui fatti, ma si ferma a un livello preliminare, constatando che il ricorso non possedeva i requisiti per essere esaminato.
Il Divieto di Riesame del Fatto
Il fulcro della decisione risiede nella netta distinzione tra “questioni di diritto” e “questioni di fatto”. Il giudizio di Cassazione, definito anche come “giudizio di legittimità”, ha il compito esclusivo di verificare che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Non può, invece, sostituire la propria valutazione dei fatti a quella già compiuta, che è di competenza esclusiva dei giudici di merito.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando come le argomentazioni della ricorrente fossero semplici “mere doglianze in punto di fatto”. I giudici hanno sottolineato che la richiesta di una “valutazione alternativa della vicenda” esula completamente dalle loro competenze. La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, era basata su argomentazioni “non manifestamente illogiche” e in linea con la consolidata “giurisprudenza di legittimità”. Pertanto, non sussistevano i presupposti per un annullamento della stessa. Dichiarare il ricorso inammissibile era, di conseguenza, l’unica strada percorribile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha delle implicazioni pratiche molto chiare per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. È fondamentale che i motivi di ricorso si concentrino su vizi di legittimità, come l’errata interpretazione di una norma di legge o un difetto logico palese nella motivazione della sentenza, e non su un disaccordo riguardo alla ricostruzione dei fatti. L’esito del ricorso inammissibile comporta, inoltre, conseguenze economiche per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su mere critiche relative alla ricostruzione dei fatti (“doglianze in punto di fatto”) e chiedeva una nuova valutazione della vicenda, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che deve limitarsi a controllare la corretta applicazione delle leggi e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza poter riesaminare i fatti del caso.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17594 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 21/08/1956
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 40619/24 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art.
337 cod. pen. e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di sussistenza della responsabilità per il
reato di resistenza, di cui al primo motivo di ricorso, si limitano a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito
adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare pag. 2 e 3);
Ritenuto altresì che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso
relative al reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., relative alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone, non sono consentite
dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025