Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2605 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2605 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/12/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 06/12/2023, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pm, revocava il provvedimento di sospensione dell’ordine di sgombero di immobile emesso nei confronti di COGNOME NOME.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce nullità dell’ordinanza per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Espone che il Giudice dell’esecuzione, con il precedente provvedimento del 12/9/2023 aveva disposto la sospensione dell’esecutività dell’ordine di sgombero per gravi condizioni di salute di COGNOME NOME, che non era l’autore dell’abuso edilizio e che dimorava nell’immobile abusivo; nelle more di tale decisione era iniziata l’attività della Polizia Giudiziaria prodromica all’attività di demolizione quindi, a seguito del provvedimento di sospensione il ricorrente si vedeva costretto a realizzare le necessarie piccole opere di riparazione dei sanitari e degli arredi per l’esercizio del diritto di abitazione riconosciutogli. Argomenta, quindi, che il Tribunale con il provvedimento impugnato, in maniera contraddittoria e manifestamente illogica, accoglieva la richiesta di revoca del Pm, affermando che l’NOME aveva dimostrato di essere in grado di individuare una dimora alternativa e di versare in una condizione di salute non critica come in precedenza rappresentata; il Giudice dell’esecuzione non aveva fondato le predette affermazioni su accertamenti sulle condizioni di salute dell’NOME, le quali, come da documentazione allegata al presente ricorso, risultano tuttora non confortanti.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il motivo articolato, privo di confronto critico con le argomentazioni esposte dal giudice dell’esecuzione a fondamento della revoca del provvedimento di sospensione dell’ordine di rilascio dell’immobile (p. 2 ove si evidenzia che le risultanze documentali dimostravano che l’NOME era capace di provvedere adeguatamente alle proprie esigenze abitative e che si trovava in una situazione personale che escludeva potenziali condizioni di pericolo per il bene salute), propone, in sostanza, mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; va
ricordato che non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stant preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di meri (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilett degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozion di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. S 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, ritenu equa tenuto conto della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 27/11/2024