Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Limiti sulla Valutazione dei Fatti
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il suo ruolo di giudice di legittimità non le consente di riesaminare i fatti di una causa. Quando un appello si concentra su contestazioni fattuali, il risultato è un ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spaccato chiaro di come e perché la Suprema Corte traccia una linea netta tra questioni di diritto e questioni di merito.
I Fatti del Caso: Dalla Sospensione alla Revoca dello Sgombero
La vicenda ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Napoli che, in funzione di Giudice dell’esecuzione, revocava un precedente provvedimento. Inizialmente, al ricorrente era stata concessa la sospensione dell’ordine di sgombero da un immobile abusivo, motivata da gravi condizioni di salute. L’uomo, pur non essendo l’autore dell’abuso edilizio, dimorava nell’immobile.
Successivamente, il Pubblico Ministero chiedeva la revoca di tale sospensione. Il Tribunale accoglieva la richiesta, sostenendo che il ricorrente avesse dimostrato di poter trovare una dimora alternativa e che le sue condizioni di salute non fossero così critiche come rappresentato in precedenza. Secondo il giudice dell’esecuzione, la documentazione agli atti provava che l’interessato era in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze abitative, escludendo pericoli per la sua salute.
Il Ricorso per Cassazione e le Sue Motivazioni
Contro questa decisione, l’uomo proponeva ricorso per cassazione, lamentando una presunta contraddittorietà e manifesta illogicità nella motivazione del Tribunale. A suo dire, la revoca non si basava su nuovi accertamenti medici e le sue condizioni di salute rimanevano precarie. Sostanzialmente, il ricorso mirava a contestare la valutazione del giudice sui fatti, ovvero sulla sua effettiva capacità di trovare un’altra casa e sul suo stato di salute.
La Decisione della Cassazione: Quando un Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un pilastro del diritto processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente (controllo di legittimità), non stabilire se i fatti siano andati in un modo o in un altro (valutazione di merito).
Le argomentazioni del ricorrente sono state classificate come mere “doglianze in punto di fatto”, ovvero un tentativo di proporre una valutazione delle prove diversa da quella fatta dal giudice dell’esecuzione. Questo tipo di contestazione è precluso in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Il Divieto di Rivalutare il Merito
Nelle motivazioni, la Corte chiarisce che non è consentito dedurre il “travisamento del fatto” per ottenere una rilettura degli elementi probatori. Il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Il ricorso è stato giudicato privo di un confronto critico con le argomentazioni del Tribunale, che aveva basato la sua decisione su elementi documentali specifici.
In sostanza, il ricorrente non ha evidenziato un errore di diritto, ma ha semplicemente manifestato il suo disaccordo con l’interpretazione dei fatti data dal giudice. Per questo motivo, il suo ricorso inammissibile è stato respinto.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La sentenza riafferma con forza la funzione e i limiti della Corte di Cassazione. Chi intende presentare un ricorso deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o vizi procedurali, e non sulla speranza di ottenere una nuova e più favorevole valutazione delle prove.
Le conseguenze per il ricorrente sono state concrete: oltre alla conferma della revoca dello sgombero, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa decisione serve da monito sull’importanza di strutturare correttamente un ricorso per cassazione, pena l’inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché presentava esclusivamente lamentele sulla valutazione dei fatti (come le condizioni di salute e la capacità di trovare un’altra casa), cercando di ottenere un nuovo giudizio di merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è riesaminare le prove o ricostruire i fatti, ma solo verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente le norme di legge e seguito le procedure corrette.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2605 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2605 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 09/02/1946
avverso l’ordinanza del 06/12/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 06/12/2023, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pm, revocava il provvedimento di sospensione dell’ordine di sgombero di immobile emesso nei confronti di NOME NOMECOGNOME
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce nullità dell’ordinanza per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Espone che il Giudice dell’esecuzione, con il precedente provvedimento del 12/9/2023 aveva disposto la sospensione dell’esecutività dell’ordine di sgombero per gravi condizioni di salute di COGNOME NOMECOGNOME che non era l’autore dell’abuso edilizio e che dimorava nell’immobile abusivo; nelle more di tale decisione era iniziata l’attività della Polizia Giudiziaria prodromica all’attività di demolizione quindi, a seguito del provvedimento di sospensione il ricorrente si vedeva costretto a realizzare le necessarie piccole opere di riparazione dei sanitari e degli arredi per l’esercizio del diritto di abitazione riconosciutogli. Argomenta, quindi, che il Tribunale con il provvedimento impugnato, in maniera contraddittoria e manifestamente illogica, accoglieva la richiesta di revoca del Pm, affermando che l’COGNOME aveva dimostrato di essere in grado di individuare una dimora alternativa e di versare in una condizione di salute non critica come in precedenza rappresentata; il Giudice dell’esecuzione non aveva fondato le predette affermazioni su accertamenti sulle condizioni di salute dell’COGNOME, le quali, come da documentazione allegata al presente ricorso, risultano tuttora non confortanti.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il motivo articolato, privo di confronto critico con le argomentazioni esposte dal giudice dell’esecuzione a fondamento della revoca del provvedimento di sospensione dell’ordine di rilascio dell’immobile (p. 2 ove si evidenzia che le risultanze documentali dimostravano che l’COGNOME era capace di provvedere adeguatamente alle proprie esigenze abitative e che si trovava in una situazione personale che escludeva potenziali condizioni di pericolo per il bene salute), propone, in sostanza, mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; va
ricordato che non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stant preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di meri (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilett degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozion di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. S 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, ritenu equa tenuto conto della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 27/11/2024