Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24546 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24546 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 27/05/1974
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta, l’omessa
motivazione in punto di giudizio di responsabilità è generico perché reitera profili di censura già dedotti con l’atto di appello, senza un effettivo confronto critico con
le ragioni poste a base della decisione che, con apparato argomentativo congruo ed esente da vizi logici, ha ritenuto l’imputato concorrente nella contestata truffa
in quanto autore della trattativa di vendita ed intestatario non solo della carta postepay (mai denunciata rubata o smarrita) sulla quale era confluito parte del
prezzo corrisposto dall’acquirente per il bene mai ricevuto, ma anche del documento di identità e del codice fiscale fornito nel corso dell’operazione
commerciale (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
considerato che, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di
motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., oltre che riproduttivo anch’esso di
profili di censura già rappresentati nell’atto di appello, è manifestamente infondato poiché l’applicabilità della diminuente in questione implica un apprezzamento riservato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici e nel caso di specie la Corte di appello ha fondato il diniego sulla circostanza che il danno economico cagionato alla persona offesa non era irrisoria ( pag. 4 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.