Ricorso Inammissibile: La Trappola dei Termini Perentori nel Processo Penale
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più frustranti per chi cerca giustizia. Non si entra nel merito della questione, non si discute se si abbia ragione o torto: l’atto viene semplicemente respinto per una violazione formale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale il rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge, e quali severe conseguenze derivino dalla loro inosservanza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito in un punto specifico: il trattamento sanzionatorio. In particolare, lamentava la mancata sostituzione della pena detentiva che gli era stata inflitta con una più mite pena pecuniaria. La sua richiesta alla Suprema Corte era chiara: annullare la sentenza impugnata per rimediare a quella che riteneva essere una violazione di legge e un difetto di motivazione.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è mai giunta ad esaminare le ragioni del ricorrente. Con una sintetica ma inappellabile ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiedeva nella fondatezza o meno dei motivi di appello, ma in un errore procedurale fatale: il ricorso era stato depositato fuori tempo massimo.
Le Motivazioni della Cassazione: il Rispetto dei Termini Processuali
La motivazione della Corte si fonda su un’analisi rigorosa delle scadenze processuali. La sentenza della Corte d’Appello era stata pronunciata il 20/05/2025 e la sua motivazione era stata redatta e resa disponibile contestualmente. Secondo l’articolo 585, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, in questi casi il termine per proporre ricorso per cassazione è di soli 15 giorni.
Facendo un rapido calcolo, il termine ultimo per l’impugnazione scadeva il 04/06/2025. Il ricorso, invece, è stato depositato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) solo il 19/06/2025, ben oltre la scadenza. Questa tardività ha reso il ricorso inammissibile e, di conseguenza, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza d’appello, rendendola definitiva e non più contestabile.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
Le conseguenze di questa declaratoria di inammissibilità sono state significative e puramente economiche per il ricorrente. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un’impugnazione è dichiarata inammissibile per colpa del ricorrente (e la tardività è un chiaro esempio di colpa), quest’ultimo è condannato a sostenere le spese del procedimento.
Ma non è tutto. La Corte ha anche condannato il ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Questa sanzione non è legata al reato originario, ma funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi temerari o proceduralmente errati. L’ordinanza, pertanto, serve da severo monito sull’importanza della diligenza e del rispetto delle regole procedurali: un errore formale può precludere l’accesso alla giustizia e comportare costi aggiuntivi.
Qual è il termine per presentare ricorso per cassazione se la motivazione della sentenza è redatta contestualmente alla sua pronuncia?
Secondo l’art. 585, comma 1, lett. a) del codice di procedura penale, il termine per l’impugnazione è di 15 giorni.
Cosa accade se un ricorso viene presentato oltre la scadenza del termine previsto dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza che la Corte esamini il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e non più contestabile (passa in giudicato).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 4.000 euro) in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34580 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34580 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva irrogata con quella pecuniaria.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, lo stesso è stato proposto a mezzo pec il 19/06/2025 oltre il termine consentito dalla legge. Il termine di 15 gg. ex art. 585 co. 1 lett. a) cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso per cassazione, avversn la sentenza che ci occupa, infatti, pronunciata in data 20/05/2025, con motivazione redatta contestualmente, era scaduto il 04/06/2025, data alla quale la sentenza in questione è, dunque, passata in giudicato.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila · in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/10/2025