Ricorso Inammissibile: Quando il Ritardo Costa Caro
Nel mondo del diritto, il tempo è un fattore cruciale. Rispettare i termini processuali non è una mera formalità, ma un requisito fondamentale per la validità degli atti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda le severe conseguenze di un deposito tardivo, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a pesanti sanzioni. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere l’importanza della diligenza e della tempestività nelle procedure legali.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Estinzione della Pena
La vicenda ha origine da un’istanza presentata da un individuo al Tribunale di Palermo, in qualità di giudice dell’esecuzione. L’uomo chiedeva che la sua pena fosse dichiarata estinta per decorso del tempo. Il Tribunale, con un’ordinanza del 5 febbraio 2025, rigettava tale richiesta.
Contro questa decisione, l’interessato, tramite il suo difensore, decideva di proporre ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento. L’atto di impugnazione, tuttavia, non veniva presentato entro i termini stabiliti dalla legge.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso Inammissibile per Tardività
La Corte di Cassazione, investita della questione, non è entrata nel merito della richiesta di estinzione della pena. La sua attenzione si è concentrata esclusivamente su un aspetto preliminare e dirimente: la tempestività del ricorso.
L’analisi dei giudici è stata puramente matematica:
* Data di notifica dell’ordinanza impugnata: 12 febbraio 2025.
* Data di scadenza del termine per il deposito del ricorso: 27 febbraio 2025.
* Data di effettivo deposito del ricorso: 5 marzo 2025.
Il calcolo ha evidenziato in modo inequivocabile che il ricorso era stato depositato oltre il termine perentorio fissato dalla legge. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando il principio fondamentale secondo cui i termini per impugnare sono perentori e la loro inosservanza determina, appunto, l’inammissibilità dell’atto.
I giudici hanno inoltre fatto riferimento alla sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale, sottolineando che non sussistevano elementi per ritenere che il ricorrente avesse proposto l’impugnazione in ritardo ‘senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’. In altre parole, non è stata fornita alcuna prova di un impedimento o di una causa di forza maggiore che potesse giustificare il ritardo.
Sulla base dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità ha comportato due precise conseguenze economiche per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese del procedimento.
2. La condanna al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o negligenti.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine della procedura penale: la diligenza nel rispetto dei termini è un dovere imprescindibile. Un ritardo, anche di pochi giorni, può precludere l’esame nel merito di una questione, vanificando le ragioni del proprio assistito. La decisione della Cassazione serve da monito sulla necessità di una gestione scrupolosa delle scadenze processuali, il cui mancato rispetto comporta non solo il rigetto dell’istanza ma anche significative sanzioni economiche.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene depositato in ritardo?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il contenuto e le ragioni dell’impugnazione, ma la respinge per una violazione di carattere procedurale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
È possibile giustificare un deposito tardivo?
Sì, ma solo in circostanze eccezionali. Secondo la giurisprudenza citata, è necessario dimostrare che il ritardo non sia dovuto a colpa del ricorrente, ad esempio per un caso fortuito o forza maggiore. Nel caso esaminato, non sono stati ravvisati elementi sufficienti a giustificare la tardività.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38008 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38008 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONREALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/02/2025 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con ordinanza del 5 febbraio 2025, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di estinzione della pena per decorso del tempo nei confronti di NOME;
che avverso l’ordinanza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
Considerato che l’impugnazione è inammissibile in quanto proposta senza l’osservanza del termine stabilito dalla legge, posto che l’ordinanza è stata notificata il 12.02.2025, il termine per il deposito del ricorso è scaduto in dat 27.02.2025 e lo stesso è stato invece depositato in data 05.03.2025;
che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente