Ricorso Inammissibile: Conseguenze della Tardività
Nel processo penale, il rispetto dei termini è un principio fondamentale che garantisce certezza e ordine. Un ricorso inammissibile per tardività rappresenta una delle insidie procedurali più comuni, con conseguenze significative per la parte che lo propone. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancata osservanza di una scadenza possa precludere l’esame nel merito di un’impugnazione, anche se potenzialmente fondata.
I Fatti del Caso: Dall’Assoluzione al Ricorso
Il caso trae origine dalla vicenda di un soggetto che, dopo essere stato assolto in via definitiva da gravi accuse quali estorsione aggravata, usura e lesioni personali, aveva avviato un procedimento per ottenere un indennizzo per ingiusta detenzione. La Corte d’Appello competente si era pronunciata sulla questione con un’ordinanza.
Ritenendo la decisione lesiva dei propri diritti, l’interessato decideva di impugnarla dinanzi alla Corte di Cassazione, adducendo quattro distinti motivi di ricorso, tra cui vizi di motivazione e travisamento dei fatti.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
Nonostante le argomentazioni presentate, la Corte di Cassazione non è mai entrata nel merito della questione. L’analisi dei giudici si è fermata a un controllo preliminare di carattere puramente procedurale. È emerso, infatti, che l’ordinanza impugnata era stata notificata alla parte il 5 settembre 2024. Il ricorso, invece, era stato inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) solo il 18 ottobre 2024, ben oltre il termine perentorio stabilito dalla legge.
La tardività dell’impugnazione ha quindi portato la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile, seguendo una procedura semplificata de plano, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis del codice di procedura penale, riservata ai casi di manifesta inammissibilità.
Le Motivazioni: Il Principio della Perentorietà dei Termini
La motivazione della Corte si fonda su un pilastro del diritto processuale: la perentorietà dei termini. I termini per proporre un’impugnazione non sono flessibili né prorogabili. Il loro mancato rispetto comporta la decadenza dal diritto di esercitare quel potere processuale. Nel caso di specie, il ricorrente ha superato il limite temporale, rendendo il suo atto irricevibile.
La conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità è disciplinata dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che la parte che ha proposto un ricorso inammissibile deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la legge prevede il versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato al miglioramento delle condizioni carcerarie. In questa vicenda, la somma è stata equitativamente fissata in tremila euro.
Conclusioni: L’Importanza della Diligenza Processuale
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale: la sostanza di un diritto non può prescindere dalla forma con cui viene esercitato. Anche le ragioni più valide possono essere vanificate da un errore procedurale, come il mancato rispetto di una scadenza. La decisione evidenzia la necessità di una scrupolosa attenzione e diligenza nella gestione dei termini processuali, la cui inosservanza comporta non solo la perdita della possibilità di far valere le proprie ragioni in giudizio, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico della parte.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato “inammissibile”?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti formali richiesti dalla legge per poter essere esaminato nel merito. Nel caso specifico, il requisito mancante era il rispetto del termine per la sua presentazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per tardività?
La principale conseguenza è che il giudice non esamina le ragioni del ricorso, e la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende è una sanzione accessoria prevista per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile. Tale misura serve a scoraggiare impugnazioni presentate senza il dovuto rispetto delle regole processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11509 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11509 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il 01/09/1970
avverso l’ordinanza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
alle DarT,
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 36753/24
Rilevato che NOME COGNOME assolto dai reati di estorsione aggravata, usura, lesi personali aggravate, ha impugnato l’ordinanza della Corte di appello in materia di ingiusta detenzione sulla base di quattro motivi: per vizio di motivazione con riferimento alla condott gravemente colposa (primo motivo), per motivazione congetturale (secondo motivo), per travisamento dei fatti in ordine ai rapporti debito-credito tra imputato e persona offesa deriv da rapporti privi di titolo e con movimentazione di ingenti somme di denaro contante (terzo motivo), per travisamento dei fatti in relazione all’incontro con altro soggetto prima dell’arr e nella parte relativa alla commissione di fatti violenti (quarto motivo);
Rilevato che il ricorso, da trattarsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. pen., è stato presentato fuori termine perché inviato via pec il 18 ottobre 2024 quando l’ordinanza era stata notificata il 5 settembre 2024;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente