Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10498 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10498 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul r corso proposto da
COGNOME PasqualeCOGNOME nato a Tropea (VV) il 14/03/1965
avverso l’ordinanza del 12/11/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni dei Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, perché tardivo;
udito i difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
t, Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’appello proposto a norma dell’art. 310, cod. proc. pen., da NOME COGNOME avverso
l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che, ai sensi dell’art. 276, cod. proc. pen., ha sostituito nei suoi confronti gli arresti domiciliari con la custodia in carcere, pe aver egli violato in due occasioni il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione.
Il ricorso denuncia la violazione dell’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., e l’illogicità della motivazione di detto provvedimento, per non avere il Tribunale ritenuto la lieve entità del fatto ed avere, quindi, escluso l’obbligatori aggravamento della misura imposto da tale disposizione, omettendo di tenere conto del lungo periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari sofferto dal ricorrente (da maggio del 2022), dei suoi acclarati disturbi psicologici, delle ragioni dell’allontanamento (la necessità, cioè, di recuperare un proprio animale domestico), delle qualità personali del soggetto con cui, in una di tali occasioni, egli si era fermato a dialogare (non un pregiudicato ma un professionista dipendente municipale).
3. Il ricorso è inammissibile, poiché intempestivo.
Per il combinato disposto degli artt. 309, commi 1 e 3, 310, comma 2, e 311, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito dell’appello in materia cautelare personale dev’essere proposto, a pena d’inammissibilità, entro dieci giorni da quando l’interessato ed il suo difensore abbiano ricevuto, rispettivamente, la comunicazione o la notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento del Tribunale.
Nel caso specifico, ciò è avvenuto, per l’indagato, il 15 novembre 2024 e, per i; suo difensore, il precedente giorno 14: il termine scadeva, dunque, lunedì 25 novembre, mentre il ricorso è stato depositato telematicamente il successivo giorno 28.
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 1’11 febbraio 2025.