Ricorso Inammissibile: Conseguenze della Tardività nell’Impugnazione
Il rispetto dei termini processuali è un pilastro fondamentale del sistema giuridico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della sua presentazione tardiva. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere le gravi conseguenze, anche economiche, che derivano da un errore procedurale così evidente, come il mancato rispetto di una scadenza perentoria.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un provvedimento del Tribunale di Palermo che, il 28 novembre 2023, aveva dichiarato irricevibile un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La ragione del rigetto iniziale risiedeva nel mancato rispetto delle modalità di presentazione previste dalla legge (art. 93, comma 3, D.P.R. 115/2002).
Successivamente, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, investito della questione, con un’ordinanza del 5 marzo 2024, ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso proposto, ritenendo che il provvedimento originario dovesse essere impugnato con modalità differenti. È contro questa seconda ordinanza che il soggetto interessato ha deciso di proporre ricorso per cassazione, depositandolo in data 28 marzo 2024.
La Questione Giuridica: Il Termine Perentorio per l’Impugnazione
Il nodo centrale della questione esaminata dalla Suprema Corte non riguarda il merito della richiesta di gratuito patrocinio, ma un aspetto puramente procedurale: la tempestività del ricorso. La legge, e in particolare l’art. 97 del D.P.R. n. 115 del 2002, stabilisce un termine preciso per impugnare i provvedimenti in questa materia.
Il ricorrente, una volta ricevuta la notifica dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza in data 5 marzo 2024, aveva a disposizione venti giorni per depositare il proprio ricorso. La scadenza ultima era quindi fissata per il 25 marzo 2024. Il deposito, avvenuto il 28 marzo 2024, risultava quindi tardivo di tre giorni, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma ineccepibile, ha rilevato la palese tardività del ricorso. I giudici hanno sottolineato che il mancato rispetto del termine di venti giorni, previsto dall’art. 97 D.P.R. n. 115 del 2002, impone una declaratoria immediata di inammissibilità.
Questa decisione viene presa, come specificato nell’ordinanza, ai sensi dell’art. 591, lettera c), del codice di procedura penale, che prevede l’inammissibilità dell’impugnazione quando non sono osservate le disposizioni sui termini. Inoltre, la Corte ha applicato l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che consente di pronunciare tale declaratoria “senza formalità”, data l’evidenza della causa ostativa all’esame del merito.
Di conseguenza, il ricorso non è stato nemmeno analizzato nel suo contenuto, ma è stato fermato al vaglio preliminare di ammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La conclusione del procedimento è duplice e severa. In primo luogo, il ricorso inammissibile non ha consentito di esaminare le ragioni del ricorrente. In secondo luogo, l’inammissibilità ha comportato, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ma la conseguenza più significativa è la condanna al versamento di una somma di 4.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha giustificato l’entità della sanzione in base all'”elevato coefficiente di colpa” che ha caratterizzato la causa di inammissibilità. In altre parole, il mancato rispetto di un termine così chiaro e definito è stato considerato un errore grave e non scusabile, meritevole di una sanzione pecuniaria importante. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza cruciale della diligenza e della precisione nel rispetto delle scadenze processuali, i cui errori possono costare molto cari.
Qual è il termine per impugnare un’ordinanza in materia di patrocinio a spese dello Stato?
Secondo quanto stabilito dall’art. 97 del D.P.R. n. 115 del 2002, richiamato nella decisione, il termine per presentare ricorso è di venti giorni, che decorrono dalla notifica del provvedimento all’interessato.
Cosa accade se un ricorso viene depositato dopo la scadenza del termine?
Se un ricorso viene depositato oltre il termine perentorio previsto dalla legge, viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che il giudice non può esaminare il merito della questione sollevata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo è commisurato alla gravità della colpa che ha causato l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3510 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3510 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LICATA il 17/01/1986
avverso l’ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con provvedimento del 28 novembre 2023 il Tribunale di Palermo ha dichiarato irricevibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata nell’interesse di NOME COGNOME in quanto non presentata secondo le modalità previste dall’art. 93, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L’adito Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha dichiarato, quindi, in data 5 marzo 2024 non luogo a provvedere avverso il proposto ricorso, sul presupposto che l’indicato provvedimento dovesse essere impugnato secondo diverse modalità.
E’ stato, infine, presentato ricorso per cassazione in data 28 marzo 2024, con cui NOME ha eccepito violazione di legge in relazione all’art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, per non essere stato presentato, ai sensi dell’art. 97 D.P.R. n. 115 del 2002, entro venti giorni dalla notizia avuta dall’interessato, e quindi dalla notific del provvedimento impugnato. Essendo stato notificato quest’ultimo in data 5 marzo 2024, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il termine del 25 marzo 2024, e non già, come invece avvenuto, il successivo 28 marzo 2024.
Ne consegue l’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591 lett. c) cod. proc. pen., da pronunciarsi «senza formalità», secondo quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024