Ricorso inammissibile: l’importanza del rispetto dei termini
Un ricorso inammissibile rappresenta un ostacolo insormontabile per chi cerca giustizia in sede di legittimità. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come il mancato rispetto dei termini perentori per l’impugnazione determini la chiusura definitiva del caso, senza alcuna possibilità di esame nel merito delle doglianze espresse dalla parte.
Analisi del caso e termini di impugnazione
La vicenda trae origine da un’impugnazione presentata avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il punto centrale della controversia non riguarda il contenuto del reato, bensì la tempistica del deposito dell’atto di ricorso. La sentenza di secondo grado era stata emessa con motivazione contestuale, ovvero le ragioni della decisione erano state rese note immediatamente al momento della lettura del dispositivo in udienza.
In tali circostanze, il codice di procedura penale stabilisce scadenze rigorose. Il ricorrente ha depositato l’atto in data 10 maggio, a fronte di una sentenza pronunciata il 27 marzo. Il calcolo dei giorni a disposizione è dunque diventato l’elemento decisivo per stabilire la procedibilità dell’azione legale.
Ricorso inammissibile per tardività
La Suprema Corte ha verificato che il termine ordinario di trenta giorni, sommato alla maggiorazione di quindici giorni prevista per l’imputato assente dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., portava la scadenza ultima al 26 aprile. Il deposito effettuato a maggio è risultato palesemente fuori tempo massimo. La natura perentoria di questi termini non ammette deroghe, salvo casi eccezionali di forza maggiore o caso fortuito, qui non ravvisati.
Oltre alla perdita della possibilità di veder riesaminato il proprio caso, la dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche dirette. Il sistema sanziona la proposizione di ricorsi che non rispettano i requisiti formali e temporali di base, al fine di deflazionare il carico giudiziario da istanze improcedibili.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’applicazione letterale e rigorosa delle norme sui termini di impugnazione. Il collegio ha rilevato che, nel caso di specie, la sentenza era stata emessa con motivazione contestuale, facendo decorrere immediatamente i tempi per il ricorso. Anche concedendo il termine di favore per l’imputato assente, la difesa non ha rispettato la finestra temporale utile. La Corte ha inoltre sottolineato che non sussistevano elementi per ritenere che l’inammissibilità fosse derivata da cause non imputabili al ricorrente, giustificando così l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le conclusioni
Le conclusioni dei giudici di legittimità hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. In aggiunta, è stata irrogata una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, cifra ritenuta equa in relazione alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Questo provvedimento ricorda a tutti gli operatori del diritto e ai cittadini che la precisione tecnica nel calcolo dei termini è il primo e fondamentale pilastro di una difesa efficace.
Cosa succede se si presenta un ricorso oltre i termini stabiliti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per tardività, impedendo alla Corte di esaminare i motivi del merito e comportando la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Quali sono i termini di impugnazione per un imputato assente?
Per l’imputato assente è prevista una maggiorazione di quindici giorni rispetto ai termini ordinari previsti dalla legge per il deposito dell’atto di impugnazione.
A quanto ammonta la sanzione per un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese processuali, la Corte di Cassazione solitamente condanna il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che può variare, spesso quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39825 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39825 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso proposto in data 10 maggio 2023 nell’interesse di NOME è inammissibile perché tardivo, in quanto la sentenza impugnata, con motivazione contestuale, è stata emessa in data 27 marzo 2023, sicché, anche tenendo conto della maggiorazione di quindici giorni prevista dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. nel caso di imputato assente il termine di trenta giorni per l’impugnazione è scaduto il 26 aprile 2023;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.