Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36076 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36076 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MATERA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2025 del GIP TRIBUNALE di MATERA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Matera, di convalida del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO Matera il 17/03/2025, notificato al ricorrente in data 21/03/2025, con il quale è stato disposto l’ob di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di cinque ann
2.11 ricorrente affida il ricorso a due motivi, con i quali deduce violazione di legge in alla attribuibilità della condotta violenza e alla sussistenza dei presupposti legittimanti l’a del provvedimento e con il secondo motivo, vizio della motivazione in ordine alla valutazione pericolosità.
3.11 ricorso va dichiarato inammissibile per tardività, poiché è pervenuto in data 19/05/202 a fronte di un termine per impugnare di quindici giorni decorrente dalla notificaz dell’ordinanza all’imputato, avvenuta il 21/03/2025.
4.11 ricorso, dunque, è inammissibile. All’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 17/09/2025
Il Consigliere estensore
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Il Pre *dente