Ricorso inammissibile: quando la forma supera la sostanza
Nel mondo del diritto, il rispetto delle scadenze procedurali non è un mero formalismo, ma un pilastro fondamentale che garantisce la certezza dei rapporti giuridici. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la tardiva presentazione di un’impugnazione possa portare a un ricorso inammissibile, precludendo ogni discussione sul merito della questione. Questo caso riguarda un provvedimento di Daspo e sottolinea l’importanza di agire tempestivamente.
I Fatti del Caso
Un giovane veniva raggiunto da un provvedimento del Questore che gli imponeva l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia prima e dopo ogni partita disputata da una nota squadra di calcio, per la durata di un anno e sei mesi. Il provvedimento veniva convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale competente.
Avverso tale ordinanza di convalida, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza:
1. La violazione del termine a difesa di 48 ore, poiché tra la notifica del provvedimento del Questore e l’udienza di convalida era trascorso un tempo inferiore.
2. La violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in quanto il giudice non avrebbe fatto alcun riferimento al procedimento penale a carico del ricorrente, che costituiva il presupposto del Daspo stesso.
La Decisione della Cassazione: un ricorso inammissibile
Nonostante le argomentazioni presentate, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito delle questioni. Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile in quanto tardivo. La decisione si è basata su una semplice, ma inappellabile, verifica delle date.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è lapidaria e interamente fondata sul mancato rispetto dei termini processuali. L’ordinanza impugnata era stata emessa in data 19/09/2024 e notificata al difensore del ricorrente il 24/09/2024. Da quel momento decorreva il termine per presentare ricorso.
Il termine ultimo per l’impugnazione scadeva in data 08/10/2024. Tuttavia, il ricorso è stato presentato solo il 18/10/2024, ben dieci giorni oltre la scadenza perentoria. Questo ritardo ha reso l’impugnazione irricevibile, impedendo alla Corte di esaminare la fondatezza dei motivi sollevati. La tardività ha quindi assorbito ogni altra valutazione, rendendo vane le argomentazioni del ricorrente sulla violazione del termine a difesa e sul vizio di motivazione.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio cardine del diritto processuale: la perentorietà dei termini. Il mancato rispetto di una scadenza legale comporta conseguenze drastiche, come la dichiarazione di inammissibilità di un’impugnazione. Per il ricorrente, ciò ha significato non solo la conferma definitiva del provvedimento di Daspo, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La lezione è chiara: in un contenzioso legale, la tempestività è tanto cruciale quanto la solidità delle proprie argomentazioni di merito.
Qual è stato il motivo principale per cui il ricorso è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato presentato oltre il termine perentorio stabilito dalla legge. L’ordinanza era stata notificata il 24/09/2024, il termine per ricorrere scadeva il 08/10/2024, ma il ricorso è stato depositato solo il 18/10/2024.
Quali erano le argomentazioni del ricorrente?
Il ricorrente lamentava principalmente due violazioni: il mancato rispetto del termine a difesa di 48 ore tra la notifica del provvedimento del Questore e l’udienza di convalida, e un vizio di motivazione dell’ordinanza che non faceva riferimento al procedimento penale a suo carico.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A causa della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento di Daspo è quindi diventato definitivo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12408 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12408 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il 09/01/2004 avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del GIP TRIBUNALE di Pescara Udita la relazione svolta dal Consigliere NOMECOGNOME Ricorso de plano.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Gip del Tribunale di Pescara ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Pescara di prescrizione dell’obbligo di presentazione presso la Questura prima e dopo ogni incontro agonistico in cui disputa la squadra di calcio Delfino Pescara 1936, per un anno e sei mesi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge per violazione del termine a difesa di 48 ore, posto che la notifica de provvedimento questorile è avvenuta in data 18/09/2024 alle ore 7,25 e la convalida è stata disposta in data 19/09/2024 alle ore 10,30.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione dell’ordinanza impugnata, posto che il giudice a quo non fa alcun
richiamo al procedimento penale instaurato a suo carico e che costituisce la ragion d’essere del provvedimento di daspo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato presentato il 18/10/2024, mentre il termine scadeva in data 08/10/2024, poiché l’ordinanza impugnata è stata emessa il 19/09/2024 e notificata il 24/09/2024.
2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/02/2025