Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12408 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12408 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del GIP TRIBUNALE di AVV_NOTAIO Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME; Ricorso de plano.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Gip del Tribunale di AVV_NOTAIO ha convalidato il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di prescrizione dell’obbligo di presentazione presso la Questura prima e dopo ogni incontro agonistico in cui disputa la squadra di calcio RAGIONE_SOCIALE, per un anno e sei mesi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge per violazione del termine a difesa di 48 ore, posto che la notifica de provvedimento questorile è avvenuta in data 18/09/2024 alle ore 7,25 e la convalida è stata disposta in data 19/09/2024 alle ore 10,30.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione dell’ordinanza impugnata, posto che il giudice a quo non fa alcun
richiamo al procedimento penale instaurato a suo carico e che costituisce la ragion d’essere del provvedimento di daspo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato presentato il 18/10/2024, mentre il termine scadeva in data 08/10/2024, poiché l’ordinanza impugnata è stata emessa il 19/09/2024 e notificata il 24/09/2024.
2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/02/2025