Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43452 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME; osservato che la nullità relativa alla violazione dell’art. 601 cod. proc. p è stata tardivamente eccepita solo con il ricorso per cassazione, in quant stessa avendo natura generale a regime intermedio avrebbe dovuto essere eccepita all’udienza del 4 marzo 2024, quando si è celebrato il giudizio di appe (tra le altre: Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, Toto, Rv. 285796);
che, le censure relative alla conferma della responsabilità per la condot descritta al capo e) contestata a COGNOME NOME non superano la soglia ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della cap dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscriv competenza del giudice di legittimità. Peraltro, contrariamente a quanto dedott la Corte ha offerto una motivazione esaustiva e completa in ordine ai pun contestati (pag. 10 della sentenza impugnata);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co motivazione esente da criticità giustificative e sostenuta da corretti argom giuridici (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, COGNOME, Rv. 279908; Sez. 2, 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563 – 02; Sez. F, n. 42719 del 02/09/2010, COGNOME, Rv. 248662; Sez. 2, n. 2061 del 19/10/1971, dep. 1972, Leone, Rv. 120649), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con l condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.