Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9622 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9622 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a QUALIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile perché tardiv invero, la sentenza impugnata è stata deliberata il 10 giugno 2025 con indicazione di 30 gior per il deposito della motivazione, avvenuto nel termine (in data 18 giugno 2025); dall’Il l è perciò iniziato a decorrere il termine di 45 giorni per proporre impugnazione, sen considerare di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma bis, cod. proc. pen. posto che, essendo il processo stato definitivo con procedimento camerale non partecipato e non essendo stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato i assenza”, in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare (Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449 01; Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01). Di conseguenza, senza tener conto del periodo di sospensione feriale dei termini (dal 1 al 31 agosto), il ricorso doveva es proposto entro il 25 settembre 2025, mentre, come risulta dalla notazione del funzionari giudiziario posta in calce alla sentenza impugnata, il ricorso è stato proposto il 16 ot 2025;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.