Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più drastici nel processo penale, segnando la fine del percorso giudiziario senza un esame del merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’analisi chiara e severa dei requisiti di ammissibilità, sottolineando l’importanza del rispetto dei termini perentori e della corretta formulazione dei motivi di impugnazione. Questo caso serve da monito sulla rigidità delle regole procedurali che governano il giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Due soggetti presentavano ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. I ricorsi, tuttavia, si sono scontrati con ostacoli procedurali insormontabili che ne hanno decretato l’immediata chiusura. Per il primo ricorrente, i motivi addotti sono stati giudicati non conformi ai canoni previsti dalla legge. Per il secondo, il problema è stato ancora più basilare: il ricorso è stato depositato oltre il termine massimo consentito.
I Motivi del Ricorso Inammissibile del Primo Ricorrente
Il primo ricorso è stato respinto per due ragioni fondamentali:
1. Illogicità non manifesta della motivazione: Il ricorrente lamentava una presunta illogicità nella motivazione della sentenza d’appello. La Cassazione ha ribadito che, per essere accolto, il vizio di motivazione deve essere ‘manifesto’, ovvero palese e immediatamente riconoscibile dalla lettura del provvedimento, e non una semplice discordanza con la valutazione del ricorrente.
2. Errata applicazione di una norma processuale: La doglianza relativa all’errata applicazione dell’art. 192 del codice di procedura penale è stata considerata un motivo non consentito, in linea con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che limita strettamente i casi in cui si può contestare la valutazione delle prove in sede di Cassazione.
Tardività e Istanze Respinte: il Secondo Ricorso
Il secondo ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. Il termine per impugnare, che decorreva dal 22 aprile, era ampiamente scaduto al momento del deposito dell’atto, avvenuto il 30 giugno.
Successivamente, il nuovo difensore del ricorrente ha tentato di sanare la situazione depositando due memorie, con cui chiedeva un rinvio per preparare la difesa e una ‘rimessione in termini’. La Corte ha respinto entrambe le richieste:
* Nessun rinvio per il nuovo difensore: Nel giudizio di Cassazione, la nomina di un nuovo avvocato a ridosso dell’udienza non dà diritto a un rinvio, poiché l’intervento del difensore è considerato ‘meramente eventuale’ e il processo si svolge principalmente su base documentale (‘cartolare’).
* Richiesta di rimessione in termini generica: La richiesta di essere riammessi a presentare il ricorso è stata giudicata del tutto generica e priva della specificazione delle condizioni di forza maggiore o caso fortuito richieste dall’art. 175 c.p.p., impedendo alla Corte qualsiasi valutazione sulla sua tempestività e fondatezza.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base del rigoroso formalismo che caratterizza il giudizio di legittimità. L’inammissibilità è una sanzione processuale che scatta quando non vengono rispettati i requisiti essenziali dell’atto di impugnazione. Nel primo caso, i motivi non rientravano tra quelli tassativamente previsti dalla legge per il ricorso in Cassazione, che non è un terzo grado di merito ma un giudizio sulla corretta applicazione del diritto. Nel secondo caso, il mancato rispetto del termine perentorio ha reso l’atto irricevibile, e le successive istanze non potevano sanare un vizio così grave, essendo state presentate in modo irrituale e senza i presupposti di legge. La decisione riafferma che il giudizio di Cassazione non tollera negligenze o tentativi di aggirare le norme procedurali.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro promemoria delle conseguenze di un ricorso inammissibile. La decisione di condannare entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende sottolinea la serietà con cui la Corte tratta i vizi procedurali. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, emerge una lezione fondamentale: la preparazione di un ricorso per cassazione richiede la massima attenzione al rispetto dei termini e alla corretta formulazione dei motivi, poiché ogni errore può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni.
Quando un motivo di ricorso per cassazione viene considerato inammissibile?
Un motivo è inammissibile quando non rientra tra quelli specificamente previsti dalla legge. Ad esempio, una critica generica alla motivazione della sentenza precedente non è sufficiente se non se ne dimostra l’illogicità manifesta e palese. Allo stesso modo, non è consentito chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, ma solo un controllo sulla corretta applicazione della legge.
È possibile ottenere un rinvio in Cassazione se si nomina un nuovo avvocato poco prima dell’udienza?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel giudizio di legittimità, specialmente quello che si svolge in camera di consiglio su base documentale, la nomina di un nuovo difensore nell’imminenza dell’udienza non è una causa valida per ottenere un rinvio e un termine per la difesa.
Cosa succede se un ricorso viene presentato dopo la scadenza del termine?
Se un ricorso viene presentato oltre il termine perentorio stabilito dalla legge, viene dichiarato inammissibile per tardività. Questo vizio non è sanabile e comporta l’impossibilità per il giudice di esaminare il merito della questione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13182 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a PISA il DATA_NASCITA
NOME NOME a PERUGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, si fonda su denunciata illogicità della motivazione, motivo non consentito in difetto del carattere manife del vizio lamentato;
che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta l’errata applicazione della nor processuale di cui all’articolo 192 cod. proc. pen. è formulato per motivo non consentito com ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite, n. 29541 d 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04); – ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di NOME con dichiarazione depositata giugno 2023 risulta presentato tardivamente, poiché il termine iniziale di cui all’art. 585, c 1, lett. c), cod. proc. pen. decorreva dal 22 Aprile 2023; né rilevano le circostanze esposte memoria depositata il 12 gennaio 2024, che avrebbero al più potuto esser dedotte per presentare istanza di rimessione in termini per l’impugnazione, istanza che non era contenuta nel ricors originario:
considerato che la memoria depositata in data 17 gennaio 2024, con cui il nuovo difensore ha preliminarmente chiesto un rinvio, con concessione di un termine a difesa, e la remissione i termini quanto alla proposizione del ricorso, è inammissibile perché nel giudizio per cassazion nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di un nuovo difensore verificates nell’immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l’intervento del difensore è meramente eventuale p procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consigli in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare (Sez. 5, 2655 del 05/10/2021, dep. 2022, Chelucci, Rv. 282647 – 01); che la richiesta di rimessione i termini (che non era contenuta nel ricorso originario) è del tutto generica e priva di specifica delle condizioni che legittimano la richiesta ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., non consent alla Corte di valutare la tempestività dell’istanza;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
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