Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13182 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a PISA il DATA_NASCITA
NOME NOME a PERUGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, si fonda su denunciata illogicità della motivazione, motivo non consentito in difetto del carattere manife del vizio lamentato;
che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta l’errata applicazione della nor processuale di cui all’articolo 192 cod. proc. pen. è formulato per motivo non consentito com ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite, n. 29541 d 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04); – ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di NOME con dichiarazione depositata giugno 2023 risulta presentato tardivamente, poiché il termine iniziale di cui all’art. 585, c 1, lett. c), cod. proc. pen. decorreva dal 22 Aprile 2023; né rilevano le circostanze esposte memoria depositata il 12 gennaio 2024, che avrebbero al più potuto esser dedotte per presentare istanza di rimessione in termini per l’impugnazione, istanza che non era contenuta nel ricors originario:
considerato che la memoria depositata in data 17 gennaio 2024, con cui il nuovo difensore ha preliminarmente chiesto un rinvio, con concessione di un termine a difesa, e la remissione i termini quanto alla proposizione del ricorso, è inammissibile perché nel giudizio per cassazion nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di un nuovo difensore verificates nell’immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l’intervento del difensore è meramente eventuale p procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consigli in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare (Sez. 5, 2655 del 05/10/2021, dep. 2022, Chelucci, Rv. 282647 – 01); che la richiesta di rimessione i termini (che non era contenuta nel ricorso originario) è del tutto generica e priva di specifica delle condizioni che legittimano la richiesta ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., non consent alla Corte di valutare la tempestività dell’istanza;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
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