Ricorso Inammissibile: Quando l’Eccezione Procedurale Non Basta
Nel complesso mondo della procedura penale, la forma è sostanza. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che sollevare un’eccezione puramente formale, senza dimostrarne l’effettivo pregiudizio, conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per comprendere come il diritto di difesa debba essere tutelato in modo concreto e non solo astratto. Analizziamo una decisione che fa luce sulla necessità di specificità e tempestività nelle contestazioni procedurali.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tra i motivi di doglianza, spiccava una questione di natura prettamente procedurale: il ricorrente lamentava che le conclusioni scritte del Procuratore Generale (P.G.) fossero state comunicate con un presunto ritardo, precisamente nove giorni prima della data fissata per l’udienza. Secondo la tesi difensiva, tale ritardo avrebbe compromesso la sua capacità di preparare adeguate controdeduzioni, vulnerando così il suo diritto di difesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il motivo di ricorso e lo ha ritenuto non solo manifestamente infondato, ma anche formulato in maniera generica. Di conseguenza, i giudici hanno emesso un’ordinanza che ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato due conseguenze significative per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa dei profili di colpa ravvisati nella proposizione di un ricorso palesemente destinato al fallimento.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi interconnessi, che evidenziano la rigorosità richiesta nell’avanzare eccezioni procedurali.
La Genericità e la Mancata Prova del Pregiudizio
Il punto centrale della motivazione risiede nel fatto che il ricorrente non ha fatto seguire alla denuncia del ritardo una spiegazione concreta e specifica di come tale circostanza avesse realmente danneggiato il suo diritto di difesa. La Corte ha sottolineato che non è sufficiente lamentare un ritardo formale; è indispensabile dimostrare quale pregiudizio effettivo ne sia derivato. Il ricorrente avrebbe dovuto illustrare perché, data la natura delle conclusioni del P.G. e il tempo comunque a disposizione, non era stato in grado di formulare le proprie controdeduzioni. In assenza di questa specificazione, l’eccezione è stata giudicata generica e, pertanto, inefficace.
La Tardività dell’Eccezione
Oltre alla genericità, la Corte ha rilevato che l’eccezione relativa al tardivo invio delle conclusioni non era stata sollevata tempestivamente nelle sedi e nei modi opportuni. Questo aspetto procedurale rafforza l’idea che le contestazioni debbano essere presentate non appena se ne ha la possibilità, per permettere al giudice di valutarle correttamente ed evitare tattiche dilatorie.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un insegnamento pratico di grande valore per gli operatori del diritto. Un ricorso inammissibile può essere la conseguenza diretta di una strategia difensiva che si appiglia a vizi procedurali senza essere in grado di dimostrarne l’impatto concreto sulla difesa. La Corte di Cassazione ribadisce che il processo non è un mero rituale di forme, ma un meccanismo volto a garantire una giustizia sostanziale. Per questo motivo, chi intende sollevare un’eccezione procedurale ha l’onere di argomentare in modo puntuale e specifico, dimostrando che la violazione della regola ha causato un danno reale e non solo potenziale. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di incorrere in sanzioni economiche per aver promosso un’azione legale con colpa.
È sufficiente denunciare un ritardo nella comunicazione di un atto per ottenere l’annullamento di un procedimento?
No, secondo questa ordinanza non è sufficiente. La parte che lamenta il ritardo deve anche dimostrare in modo concreto e specifico come tale ritardo abbia effettivamente pregiudicato il suo diritto di difesa.
Cosa comporta una dichiarazione di ricorso inammissibile in Cassazione?
Comporta la fine del procedimento di impugnazione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se la Corte ravvisa una colpa nella presentazione del ricorso, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Perché la Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse manifestamente infondato e formulato in modo generico. La proposizione di un ricorso con tali caratteristiche è considerata un atto colposo che giustifica l’applicazione di una sanzione economica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14777 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONTESTABILE NOME NOME a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato e comunque genericamente formulato, essendo stato dedotto il tardivo invio delle conclusioni formulate dal P.G. (nove giorni prima dell’udienza), ma senza che la relativa eccezione sia stata tempestivamente formulata ai fini delle valutazioni della Corte e senza che sia stato concretamente specificato come il diritto di difesa, in relazione alla natura delle conclusioni del P.G. e al tempo disponibile per formulare eventuali controdeduzioni -in funzione delle quali la comunicazione è prevista-, sia stato realmente vulnerato;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024
Il Consigliere estensore