Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30844 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30844 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile LAV.LEGA ANTI VIVISEZIONE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 06/12/1989 COGNOME NOME nato a TRIESTE il 04/11/1990
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
q
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE nella persona del presidente e
legale rappresentante dott. NOME COGNOME in qualità di parte civile ne procedimento penale per il reato di cui all’art. 544-ter cod. pen. nei confronti di
COGNOME NOME e COGNOME NOME articolando tre motivi di ricorso, deduce, con il primo, violazione di legge, in riferimento alla mancata restituzione nel termine,
per non aver la Corte territoriale ritenuto che la mancata conoscenza dell’udienza di rinvio disposta in applicazione della normativa emergenziale in periodo di
pandemia da Covid-19, non notificata alla parte civile, non costituisse caso fortuito o forza maggiore, con il secondo, violazione di legge, avuto riguardo all’esclusione
del rimedio restitutorio in relazione al ritenuto perfezionamento della vocatio in ius
nel momento della notificazione della prima udienza, e, con il terzo, vizio di motivazione, in relazione all’affermazione del difetto di comunicazione della
fissazione della nuova udienza, senza il riconoscimento dell’ipotesi, in favore della parte civile, del caso fortuito o della forza maggiore;
Considerato che il ricorso è stato proposto senza l’osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, in quanto il termine ultimo per impugnare scadeva
il 3 febbraio 2025, posto che la sentenza è stata emessa il 21 ottobre 2024, con riserva di sessanta giorni per il deposito della motivazione, e che tale adempimento è avvenuto nel rispetto di tale indicazione, mentre il ricorso è stato depositato il febbraio 2025;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025.