Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi delle Conseguenze
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una strada percorribile senza il rispetto di rigidi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un’impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità, portando a un ricorso inammissibile e a significative conseguenze economiche per chi lo propone.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. Un soggetto, condannato in secondo grado, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della decisione a suo carico. Questo rappresenta l’ultimo tentativo per contestare la validità della condanna.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, ha emesso un’ordinanza con cui lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente: la Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva le caratteristiche tecniche e giuridiche necessarie per essere esaminato. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, possiamo delineare le cause più comuni che portano a un esito di questo tipo. Un ricorso inammissibile in Cassazione si verifica generalmente quando:
1. I motivi sono generici: L’atto di ricorso non specifica in modo chiaro e puntuale quali norme di legge sarebbero state violate o applicate erroneamente nella sentenza impugnata.
2. Si contestano i fatti: La Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare le prove o ricostruire i fatti come farebbe un tribunale di primo o secondo grado. Se il ricorso tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove (ad esempio, mettendo in discussione la credibilità di un testimone), viene dichiarato inammissibile.
3. Vizi procedurali: Il ricorso potrebbe essere stato presentato fuori termine o da un soggetto non legittimato.
4. Motivi non consentiti: Vengono sollevate questioni che non rientrano tra quelle per cui è ammesso il ricorso in Cassazione secondo il codice di procedura penale.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, riservato a censure di pura legittimità. Un ricorso inammissibile non solo rende vana la speranza di una riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche dirette per il ricorrente. La decisione di impugnare una sentenza in Cassazione deve quindi essere preceduta da un’attenta e scrupolosa valutazione da parte del difensore, per verificare la sussistenza di validi motivi di diritto e non trasformare un’opportunità processuale in un ulteriore aggravio per il proprio assistito.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha nemmeno esaminato il merito del caso perché il ricorso presentava vizi procedurali o motivi non consentiti dalla legge, come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
La decisione della Corte d’Appello diventa definitiva dopo un’ordinanza di inammissibilità?
Sì, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18927 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18927 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a IVREA il 29/07/1991
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la nullità della sentenza per
inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché
privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.