Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23616 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23616 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a DOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che, con un unico compos motivo, denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), ed e), cod. proc. p
riferimento all’art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile perché deduce doglianze in punto fatto, peraltro meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vaglia
disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e perché, lungi dall’evi profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi
esulano dal perimetro stabilito dell’art. 606 cod. proc. pen., posto che la Corte di merit un valutazione fattuale non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in questa se
di legittimità – ha ribadito che alla determinazione dell’ammontare dell’imponibile, rilev fini delle dichiarazioni fiscali – nella specie, del tutto omesse con riferimento alle ann
imposta 2014, 2015 e 2016 – si pervenuti utilizzando le fatture di vendita emesse dai sogge tedeschi a favore di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, società dell’imputato aventi ad ogge
commercio di autovetture, ipotizzando, in maniera del tutto logica, che le vetture fossero s vendute al prezzo di acquisto, sicché sarebbe stato onere dell’imputato dimostrare di aver
sostenuto dei costi, prova che non è stata nemmeno allegata;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.