Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43455 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43455 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta la correttez della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad es privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisio impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manca di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazion delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crit valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e deci travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difen dell’appello, genericamente riprodotte in questa sede (si vedano, in particol pagg. 1 e 2 della motivazione);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.