Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce l’Obbligo di Specificità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del diritto processuale penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della mancata specificità dei motivi di impugnazione. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti d’appello che non si limitino a una generica contestazione, ma che si confrontino in modo analitico e puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che ne aveva dichiarato la responsabilità penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha adito la Suprema Corte, contestando la correttezza della motivazione posta a base della sua condanna e lamentando il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
L’importanza della Specificità nel Ricorso Inammissibile
Il fulcro della decisione della Corte di Cassazione risiede nell’applicazione rigorosa dell’art. 581 del codice di procedura penale. Questo articolo impone, a pena di inammissibilità, che i motivi di impugnazione siano specifici. Ma cosa significa concretamente?
La Mancanza di Specificità dei Motivi
La Suprema Corte ha osservato che il ricorso era del tutto privo dei requisiti di specificità. Le doglianze erano state formulate in termini di ‘deduzioni generiche’, senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che avrebbero dovuto giustificare l’accoglimento del ricorso. Inoltre, mancavano i ‘congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato’, ovvero un confronto diretto e critico con le argomentazioni sviluppate dai giudici d’appello.
La Critica alla Motivazione ‘per Relationem’
Il ricorrente aveva anche criticato l’uso, da parte dei giudici di merito, della tecnica della motivazione ‘per relationem’ (cioè tramite rinvio ad altri atti). Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto la censura generica. Non è sufficiente lamentare l’uso di tale tecnica, ma è necessario specificare in che termini i giudici ne avrebbero fatto un uso ‘esorbitante’ rispetto ai limiti delineati dalla giurisprudenza, e perché l’apparato argomentativo autonomo della sentenza non fosse comunque sufficiente a sorreggere la decisione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha rilevato che il ricorso non riusciva a superare il vaglio preliminare di ammissibilità. L’atto si limitava a una critica astratta e generica, senza mai entrare nel merito delle specifiche ragioni che avevano portato i giudici d’appello a confermare la condanna. Secondo i giudici di legittimità, un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza che impugna, smontandone pezzo per pezzo l’iter logico-giuridico. In assenza di questo confronto puntuale, l’impugnazione si rivela un esercizio sterile, destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione è netta: il ricorso viene dichiarato inammissibile. Le conseguenze per il ricorrente sono significative. Non solo la condanna diventa definitiva, ma egli è anche tenuto a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questo caso sottolinea una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività che richiede massima precisione, rigore e un’analisi approfondita della decisione che si intende contestare. Le affermazioni generiche e non supportate da specifici riferimenti normativi e fattuali non hanno alcuna possibilità di successo e comportano unicamente un aggravio di costi per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché era privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Le argomentazioni erano generiche e non si confrontavano puntualmente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che chi impugna una sentenza deve indicare in modo chiaro e preciso le ragioni di diritto che giustificano il ricorso e i riferimenti pertinenti alla motivazione dell’atto contestato, senza limitarsi a critiche generali.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15827 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15827 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, anche in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dal 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei corre congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
che, inoltre, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolida giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l’autonomo apparato argomentativo di cui è dotata la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 – 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2024.