Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta per Mancanza di Specificità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, ribadendo principi fondamentali della procedura penale. La Suprema Corte ha respinto l’appello di un imputato, non entrando nel merito della questione, ma fermandosi a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. Questo caso ci permette di approfondire il concetto di “specificità dei motivi” e di comprendere perché non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti.
Il caso: un appello basato su un unico motivo generico
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Genova, ha presentato ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su un unico motivo: la contestazione degli elementi costitutivi del reato, in particolare l’idoneità della minaccia. In sostanza, l’imputato sosteneva che i fatti, così come ricostruiti, non integrassero il reato per cui era stato condannato. Tuttavia, invece di evidenziare errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello, il ricorso si è limitato a proporre una lettura alternativa delle prove.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto all’imputato nel merito della sua colpevolezza, ma semplicemente che il suo appello non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. La conseguenza diretta è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su argomenti procedurali netti e consolidati. In primo luogo, ha rilevato la totale mancanza di “concreta specificità” del motivo. L’appello era generico, indeterminato e non si confrontava punto per punto con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. I giudici di merito avevano, infatti, ampiamente e logicamente argomentato le ragioni del loro convincimento, ma il ricorrente ha ignorato tali spiegazioni, cadendo così nel vizio di mancanza di specificità.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che il ricorso mirava a ottenere una “rivalutazione delle fonti probatorie” e una “ricostruzione alternativa dei fatti”. Questo è un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (i cosiddetti “giudici del merito”). La Corte di Cassazione è un giudice di “legittimità”: il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e priva di vizi. Chiederle di riconsiderare le prove equivale a chiederle di svolgere un compito che la legge non le affida.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario redigere un atto che attacchi specificamente gli errori di diritto o i vizi logici della motivazione, senza tentare di riaprire il dibattito sui fatti. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile per la difesa, ma comporta anche ulteriori costi per il condannato. La lezione è chiara: il rispetto delle regole procedurali, e in particolare del principio di specificità, è il primo, imprescindibile passo per poter sperare in un esame del proprio caso da parte della Suprema Corte.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per la sua mancanza di “concreta specificità”. L’appellante ha presentato un motivo generico, senza confrontarsi criticamente e in modo dettagliato con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione quando esamina un ricorso?
In base al provvedimento, la Corte di Cassazione non può effettuare una “rivalutazione delle fonti probatorie” o una “alternativa ricostruzione dei fatti”. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove come un giudice di merito.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12557 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a BORGETTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, con particolare riguardo all’idoneità dell minaccia, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri d valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 e seg.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.