Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15514 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15514 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SANT’ANTIMO il 09/07/1964
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME relative al vizio di
motivazione e alla violazione di legge in relazione agli artt. 297, comma 5, cod. proc.
pen. e 95 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell’ordinanza del Tribunale di
sorveglianza di Perugia, con la quale è stato rigettato l’appello avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che respingeva la sospensione ovvero la
revoca della misura di sicurezza della casa di lavoro disposta con ordinanza del
Magistrato di sorveglianza di Udine, sono proposte in assenza di interesse, perché
tendenti ad ottenere enunciati di principio privi di concreti effetti favorevoli per ricorrente.
Considerato, invero, che, nel caso in esame non rileva la questione
dell’applicazione contestuale di misure di sicurezza e cautelari, posto che l’esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro è sospesa allo stato sine die, perché è in esecuzione la pena dell’ergastolo irrogata in via definitiva.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.